Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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creare l’opportunità di includere la clausola modificata secondo la versione del 2017 del Modello OCSE nelle CDI che non contengono ancora questa clausola (par. 3).
Occorre considerare che la Svizzera, in qualità di Stato in cui sono situati gli immobili, ricorre solo in misura limitata al diritto di imposizione concesso all’articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE. In particolare, conformemente al suo diritto interno, la Svizzera tassa di norma solo l’alienazione di quote di maggioranza in società immobiliari e non anche le quote di minoranza, come sarebbe previsto dall’articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE. Ciò rischia di creare situazioni di doppia non imposizione.
Questo rischio aumenterebbe se rientrassero in questa disposizione non solo le partecipazioni in società immobiliari, ma anche le partecipazioni detenute in altre strutture, come prima modifica prevista dalla Convenzione BEPS, poiché in Svizzera le imposte sugli utili da sostanza immobiliare in seguito al cambiamento economico di proprietà sono prelevate solo in riferimento alle società immobiliari e non anche in riferimento a fondi d’investimento immobiliari o SICAV con immobili.
La seconda modifica dell’articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE prevista sulla base della Convenzione BEPS è l’introduzione di una scadenza per determinare se il valore delle partecipazioni in questione consiste prevalentemente di immobili. La disposizione vuole impedire strutture attraverso le quali una società immobiliare viene sottratta al campo di applicazione della norma mediante l’apporto di liquidità per poi vendere le partecipazioni alla società che non è imponibile nello Stato in cui sono situati gli immobili. La disposizione lascia tuttavia irrisolti diversi interrogativi, segnatamente la procedura da seguire se la società, le cui partecipazioni sono state vendute, ha alienato i suoi immobili durante il periodo di detenzione, oppure se la suddetta struttura debba essere ancora accettata dopo la scadenza del periodo di detenzione di un anno. Per la Svizzera è più opportuno, quindi, continuare a convenire nelle sue CDI una clausola ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE che tenga conto delle sue esigenze specifiche e rinunciare alle due modifiche previste dalla Convenzione BEPS.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6 sottoparagrafo a. In tal modo la disposizione materiale dell’articolo 9 non viene inclusa nelle CDI coperte della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS e le disposizioni esistenti non vengono adeguate al tenore della disposizione della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB prevede un adeguamento della disposizione in vigore sull’imposizione degli utili ricavati dall’alienazione di partecipazioni in società immobiliari nella CDI con il Regno Unito (art. 13 par. 4 CDI-GB).
Articolo 10 Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze
Le stabili organizzazioni non sono residenti ai sensi delle CDI e, in quanto tali, non hanno diritto ai benefici convenzionali. In linea di principio possono, tuttavia, avvalersi della CDI dello Stato di residenza dell’impresa di appartenenza. Il presente articolo comprende una clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze (par. 1–3). In virtù di tale clausola, lo Stato della fonte può negare i benefici della CDI per i redditi di una simile stabile organizzazione, se la Giurisdizione terza non assoggetta questi redditi a un’imposta minima. L’imposta minima è pari al 60 per cento dell’imposta che dovrebbe essere pagata nello Stato di residenza dell’impresa.
La peculiarità di questa clausola antiabuso consiste nel fatto che definisce l’uso illecito delle CDI in funzione del rispetto di una determinata imposta minima. Dal punto di vista della Svizzera, invece, una ridotta imposizione da sola non giustifica la negazione dei benefici delle CDI. Questa disposizione comporta inoltre il problema che non prevede eccezioni per i casi in cui esiste già una CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato della stabile organizzazione contenente aliquote d’imposta alla fonte altrettanto favorevoli o inferiori rispetto a quelle previste nella CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dell’impresa.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 5 sottoparagrafo a. In tal modo, la clausola antiabuso contenuta all’articolo 10 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo che modifica la CDI-GB contiene questa disposizione.