Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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Parte VII: Disposizioni finali

Articolo 27 Firma e ratifica, accettazione o approvazione

Conformemente al paragrafo 1, a decorrere dal 31 dicembre 2016 la Convenzione BEPS è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati, le tre Dipendenze della Corona Britannica (Jersey, Guernsey e Isola di Man) nonché ogni altra Giurisdizione autorizzata a diventare una Parte della Convenzione mediante una decisione adottata all’unanimità dalle Parti e dai Firmatari. L’articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)10 conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare i trattati internazionali, di sottoporli per approvazione all’Assemblea federale e, infine, di ratificarli. Secondo la decisione del Consiglio federale del 24 maggio 2017, la Svizzera ha firmato la Convenzione BEPS, con riserva di ratifica, in occasione della prima cerimonia della firma svoltasi il 7 giugno 2017. Il 1° novembre 2017, 71 Stati e territori hanno firmato la Convenzione BEPS. Perché possa entrare in vigore in Svizzera, la Convenzione BEPS deve essere ratificata. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. la Convenzione BEPS sarà sottoposta per approvazione all’Assemblea federale.

Articolo 28 Riserve

Come già esposto al numero 1.3 del presente rapporto, la Convenzione BEPS prevede la formulazione di riserve mediante le quali le Parti possono escludere delle disposizioni della Convenzione cosicché queste non si applicheranno alle CDI coperte. Le riserve sono consentite soltanto se espressamente previste nelle disposizioni elencate al paragrafo 1. Conformemente al paragrafo 1, in occasione della firma della Convenzione BEPS la Svizzera ha sostanzialmente escluso mediante riserva l’applicazione delle disposizioni materiali della Convenzione che sono derivate dal progetto BEPS e non costituiscono standard minimi. Fanno eccezione la disposizione volta a impedire la doppia non imposizione (Opzione A dell’art. 5), la seconda disposizione aggiuntiva per il preambolo di una CDI (art. 6 par. 3) e le disposizioni sulla procedura arbitrale. L’inclusione di una clausola arbitrale nelle CDI non è uno standard minimo secondo il progetto BEPS, tuttavia è conforme con la politica svizzera in materia di CDI, ragione per cui la Svizzera ha optato per il suo inserimento.

Il paragrafo 3 esplicita le conseguenze delle riserve formulate secondo la Convenzione BEPS tra la Parte che ha formulato la riserva e l’altra Parte. Esso stabilisce che, salvo quanto altrimenti espressamente previsto nella Convenzione BEPS, una riserva formulata da una Parte modifica la disposizione corrispondente della Convenzione BEPS nella medesima misura per la Parte che ha formulato la riserva così come per l’altra Parte. In altre parole, le riserve sono applicate in modo simmetrico ad entrambe le Giurisdizioni contraenti di una CDI coperta, purché la Convenzione BEPS non preveda altrimenti.

I paragrafi 5–7 stabiliscono in quale momento formulare le riserve. Possono essere formulate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6, al momento della firma della Convenzione BEPS la Svizzera ha notificato alcune riserve, che devono essere confermate al momento della ratifica.

Conformemente al paragrafo 9, una Parte che ha formulato una riserva secondo la Convenzione BEPS può ritirarla o sostituirla con una riserva più limitata mediante notifica al Depositario. Il paragrafo 9 disciplina inoltre le modalità dell’efficacia di un ritiro o di una sostituzione.

Articolo 29 Notifiche

I paragrafi 1, 3 e 4 stabiliscono il momento in cui devono essere effettuate le notifiche secondo le disposizioni della Convenzione BEPS. Così come avvenuto per le riserve, la Svizzera ha formulato le sue notifiche ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 al momento della firma della Convenzione BEPS e deve confermarle con la ratifica. Il paragrafo 5 prevede che una Parte possa ampliare il suo elenco delle CDI coperte in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore della Convenzione mediante una notifica inviata al Depositario (art. 29 par. 1 sottopar. a). In virtù di questa disposizione, la Svizzera potrebbe notificare altre CDI come CDI coperte, purché siano soddisfatte le due condizioni per una revisione mediante la Convenzione BEPS menzionate al numero 1.4 del presente rapporto. Inoltre, il paragrafo 6 permette

10 RS 101