Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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alle Parti di effettuare ulteriori notifiche ai sensi del paragrafo 1 sottoparagrafi b–s mediante una notifica inviata al Depositario.

Articolo 30 Successive modifiche di Accordi fiscali coperti

La Convenzione BEPS non pregiudica successive modifiche di una CDI coperta che possono essere concordate dalle Giurisdizioni contraenti della stessa CDI. La disposizione precisa che una CDI coperta può essere ulteriormente rivista dopo la sua modifica in virtù della Convenzione, segnatamente anche riguardo alle disposizioni modificate o introdotte dalla Convenzione.

Articolo 31 Conferenza delle Parti

Il paragrafo 1 prevede che le Parti possono convocare una conferenza delle Parti al fine di prendere decisioni o di esercitare funzioni considerate necessarie o adeguate secondo la Convenzione BEPS. I paragrafi 2 e 3 disciplinano le modalità di convocazione di una conferenza delle Parti.

Articolo 32 Interpretazione e attuazione

Secondo il paragrafo 1, le questioni concernenti l’interpretazione o l’attuazione delle disposizioni di una CDI coperta come modificate dalla presente Convenzione sono definite in conformità alle disposizioni della stessa CDI relative alla risoluzione mediante accordo amichevole delle questioni di interpretazione o di applicazione della CDI in questione.

Ai sensi del paragrafo 2 le questioni concernenti l’interpretazione o l’attuazione della Convenzione BEPS possono essere trattate da una conferenza delle Parti convocata ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 3. Il paragrafo 2 costituisce una disposizione potestativa. Di conseguenza le questioni concernenti l’interpretazione e l’attuazione possono essere trattate anche in altro modo. Le autorità competenti di una CDI coperta possono convenire gli effetti e il funzionamento della Convenzione BEPS in riferimento alla CDI in questione.

Articolo 33 Emendamenti

Qualsiasi Parte può proporre un emendamento alla Convenzione BEPS sottoponendo la proposta di emendamento al Depositario. Al fine di esaminare l’emendamento proposto, può essere convocata una conferenza delle Parti ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 3.

Articolo 34 Entrata in vigore

La Convenzione BEPS entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni altro Firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione BEPS dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 35 Efficacia

Le modifiche delle CDI coperte si applicano conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 35 concernente l’efficacia della Convenzione BEPS.

Il paragrafo 1 disciplina l’efficacia della Convenzione BEPS in riferimento a una CDI coperta per le imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti (sottopar. a) nonché per tutte le altre imposte prelevate da una Giurisdizione contraente (sottopar. b).

Per le imposte ritenute alla fonte di cui al sottoparagrafo a, la Convenzione BEPS ha efficacia quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo che inizia all’ultima data di entrata in vigore della Convenzione BEPS per la Giurisdizione contraente di una CDI coperta. Ciò significa, ad esempio, che se la Convenzione BEPS entra in vigore il 1° marzo 2018 per la