Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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Svizzera ha formulato una riserva in merito alla corrispondente disposizione contenuta nel Modello OCSE, per cui solo alcune poche CDI della Svizzera la contengono.
Secondo il parere della Svizzera, dopo un certo lasso di tempo la collettività deve conoscere esattamente le sue entrate fiscali. A tal fine, il limite determinante nella legislazione svizzera è di dieci anni a partire dalla tassazione per la revisione delle tassazioni passate in giudicato. Dal momento che la durata della procedura amichevole non è influenzabile dal contribuente, il termine è considerato rispettato se la domanda di avviare una procedura amichevole è presentata entro dieci anni.
L’articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione BEPS prevede la possibilità di formulare una riserva concernente il secondo periodo dell’articolo 16 paragrafo 2. In questo caso, tuttavia, per soddisfare lo standard minimo stabilito, la Svizzera deve essere disposta a recepire nel quadro dei negoziati sulle CDI le disposizioni che limitano il termine per l’inclusione degli utili negli utili di imprese associate o di stabili organizzazioni.
La Svizzera ha formulato soltanto una riserva ai sensi del menzionato paragrafo 5 sottoparagrafo c in riferimento al secondo periodo del paragrafo 2. Nel contempo ha notificato le disposizioni già in essere nelle CDI della Svizzera.
Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, le disposizioni corrispondenti delle 14 CDI della Svizzera modificate in virtù della Convenzione BEPS saranno allineate con quelle dell’articolo 16 paragrafi 1–3 (fatta eccezione per il secondo periodo del par. 2). Ciò si applica anche al Protocollo di modifica CDI-GB (art. 9).
Articolo 17 Rettifiche corrispondenti
Il disciplinamento materiale del presente articolo (par. 1), che corrisponde all’articolo 9 paragrafo 2 del Modello OCSE, fa parte dello standard minimo stabilito nell’ambito dell’azione 14 del progetto BEPS. Tale disposizione prevede l’obbligo di procedere alle rettifiche corrispondenti in caso di inclusione di utili.
In passato la Svizzera non ha incluso la disposizione nelle sue CDI. In gran parte di esse, dunque, questa disposizione non è contenuta oppure lo è esclusivamente in una forma modificata. Solo nel 2005 la Svizzera ha ritirato la relativa riserva nel commentario sul Modello OCSE e ha cominciato a concordare questa disposizione con i suoi Stati partner nella convinzione che questa disposizione non obblighi a rettifiche corrispondenti automatiche; al contrario, la Svizzera deve effettuare una rettifica corrispondente soltanto se è il risultato di una soluzione amichevole.
La Svizzera non ha formulato alcuna riserva in riferimento all’articolo 17. Nel contempo ha comunicato le disposizioni già in essere nelle sue CDI.
Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, la disposizione corrispondente delle CDI stipulate con Austria, Argentina, India, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Sudafrica viene adeguata alla disposizione di cui al paragrafo 2. Anche la CDI con il Regno Unito è modificata di conseguenza con il Protocollo di modifica CDI-GB (art. 3).
Parte VI: Arbitrato
Articolo 18 Opzione per l’applicazione della parte VI
Le disposizioni concernenti la procedura arbitrale non costituiscono uno standard minimo. Di conseguenza gli Stati e le Giurisdizioni firmatari possono scegliere se applicare la parte VI alle loro CDI coperte, ciò che la Svizzera ha fatto presentando una notifica secondo l’articolo 29 paragrafo 3 in occasione della firma della Convenzione BEPS; la notifica deve essere confermata al momento della ratifica. La parte VI si applica tra due Stati o Giurisdizioni contraenti che hanno concluso una CDI coperta soltanto se i due Stati o le due Giurisdizioni notificano la loro scelta al Depositario.