Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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Parlamento l’elenco delle CDI coperte si estenda coinvolgendo anche altre CDI. L’articolo 2 dell’avamprogetto di decreto federale prevede quindi che, in presenza di ulteriori CDI della Svizzera che non sono state comunicate al Depositario con la ratifica come CDI coperte ma che devono essere modificate in virtù della Convenzione BEPS, il Consiglio federale proceda alla notifica di tali convenzioni dopo aver consultato le commissioni parlamentari dell’economia e dei tributi

6.4 Procedura di consultazione

Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200513 sulla consultazione (LCo) è indetta una procedura di consultazione per trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Come esposto al numero 6.2 del presente rapporto, i decreti federali che approvano la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB sottostanno a referendum facoltativo.

Nella prassi corrente, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e le associazioni economiche interessate dalla conclusione di CDI riceveranno una nota esplicativa sulle nuove CDI e sui protocolli di modifica prima che siano firmati per consentire loro di informarsi e di esprimere un parere. Se i pareri pervenuti accolgono la Convenzione BEPS o il Protocollo di modifica CDI-GB e se, a seguito della procedura informativa, le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si rinuncia a una procedura di consultazione dopo la firma. Tale prassi è dovuta al fatto che le convenzioni negoziate sono confidenziali prima di essere firmate. Come esposto in precedenza, per il presente Protocollo di modifica si è rinunciato a una procedura informativa prima della firma per ragioni di tempo.

Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c LCo, sarà dunque indetta una procedura di consultazione sia per la Convenzione BEPS che per il Protocollo di modifica CDI-GB. La consultazione sarà indetta dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LCo. Il termine minimo di tre mesi secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettere b e c LCo sarà prolungato di complessivamente tre settimane.

13 RS 172.061