Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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Se, nel quadro della procedura amichevole, le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo entro un periodo di due anni, il contribuente può chiedere per iscritto che il suo caso sia sottoposto ad arbitrato. La possibilità di formulare una riserva per sostituire il periodo di due anni con un periodo di tre anni è prevista al paragrafo 11. All’atto della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha formulato una simile riserva affinché il termine indicato nella Convenzione BEPS coincidesse con quello previsto dalla sua prassi in materia di convenzioni. La riserva deve essere confermata al momento della ratifica.
La decisione del collegio arbitrale è definitiva e vincolante, salvo nei casi in cui una persona direttamente interessata dal caso non accetti l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale; ad esempio, quando tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.
Articolo 20 Nomina degli arbitri
Il presente articolo contiene una serie di regole che si applicheranno a condizione che le autorità competenti non stabiliscano di comune accordo regole diverse.
La disposizione prevede in particolare che il collegio arbitrale sia composto da tre persone fisiche con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale (par. 2 sottopar. a). Ciascuna autorità competente deve designare un membro del collegio, e i due membri così designati devono nominare un terzo arbitro che non deve avere la nazionalità né essere residente di una delle due Giurisdizioni contraenti e che assumerà le funzioni del Presidente del collegio arbitrale (par. 2 sottopar. b). Ogni membro del collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle Giurisdizioni contraenti (par. 2 sottopar. c).
Nel caso in cui un membro o il Presidente del collegio arbitrale non venga nominato, è previsto che tale nomina sia effettuata dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’OCSE che non abbia la nazionalità di alcuna dei due Stati contraenti (par. 2 e 3). Questo dispositivo, che si applica soltanto se le autorità competenti non concordino regole diverse, impedisce che l’arbitrato per le questioni sollevate in un caso di procedura amichevole possa essere rinviato indebitamente.
Articolo 21 Confidenzialità delle procedure arbitrali
Al fine di garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il presente articolo stabilisce che gli obblighi di confidenzialità previsti nelle disposizioni della CDI coperta relative allo scambio di informazioni siano applicabili ai membri del collegio arbitrale (par. 1). Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti devono assicurarsi che tali membri e i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione previsti nelle disposizioni della CDI coperta riguardanti lo scambio di informazioni (par. 2).
Articolo 22 Risoluzione di un caso prima della conclusione dell’arbitrato
La presente disposizioni stabilisce che la procedura arbitrale si conclude se le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti raggiungono un accordo amichevole che permette di risolvere il caso o se la persona che ha sottoposto il caso ritira la sua richiesta di procedura amichevole o di arbitrato.
Articolo 23 Tipologia di procedura arbitrale
Come regola alternativa, l’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione BEPS contiene il metodo dell’«offerta definitiva» («final offer»), denominato anche metodo della «miglior offerta definitiva» («best and final offer»). Salvo che le autorità competenti concordino un metodo diverso, il metodo dell’«offerta definitiva» prevede che ciascuna autorità competente sottoponga al collegio arbitrale una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso concreto. Le proposte di risoluzione sottoposte dalle autorità competenti di ciascuna Giurisdizione contraente possono essere corroborate da un documento