Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Parte sceglie di applicarla. Gli Stati che non considerano le attività riportate all’articolo 5 paragrafo 4 del Modello OCSE come eccezioni intrinseche non sceglieranno l’Opzione B. Ciò significa che la disposizione dell’Opzione B sarà inclusa soltanto nelle CDI della Svizzera con gli Stati che condividono il parere della Svizzera per quanto riguarda l’interpretazione della disposizione in vigore. Di conseguenza, la modifica non avrebbe alcuna ripercussione materiale. In secondo luogo, se la Svizzera scegliesse l’Opzione B e, contestualmente, escludesse la clausola anti-frammentazione, potrebbero sorgere dubbi sul suo impegno contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6 sottoparagrafo a. In tal modo le modifiche contenute all’articolo 13 della Convenzione BEPS in riferimento all’articolo 5 paragrafo 4 del Modello OCSE non verranno incluse nelle CDI coperte della Svizzera. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB prevede tali modifiche.
Articolo 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti
Il presente articolo contiene una specifica clausola antiabuso in riferimento alle stabili organizzazioni operanti in luoghi che costituiscono cantieri di costruzione (par. 1). La clausola è stata creata segnatamente per gli Stati che non recepiscono la regola PPT nelle loro CDI. Questi Stati possono necessitare di una specifica clausola antiabuso nello loro CDI al fine di impedirne l’uso illecito in rapporto con le stabili organizzazioni operanti in luoghi che costituiscono cantieri di costruzione. Per la Svizzera, che include la regola PPT nelle sue CDI, non è necessario recepire questa specifica clausola antiabuso.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. In tal modo la disposizione materiale dell’articolo 14 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene tale disposizione.
Articolo 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un’impresa
Il presente articolo contiene la definizione di «persona strettamente correlata a un’impresa» (par. 1). Tale definizione è utilizzata ai fini delle disposizioni modificate relative alle stabili organizzazioni che agiscono come commissionari (art. 12), alla clausola anti-frammentazione (art. 13) e alla specifica clausola antiabuso in riferimento alle stabili organizzazioni operanti in luoghi che costituiscono cantieri di costruzione (art. 14). Per Stati come la Svizzera, che hanno formulato una riserva in riferimento a ognuna di queste disposizioni, la ripresa della definizione nelle proprie CDI non ha alcun senso.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2. In tal modo la definizione contenuta all’articolo 15 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene questa disposizione.
Parte V: Miglioramento della risoluzione delle controversie
Articolo 16 Procedura amichevole
Le disposizioni materiali del presente articolo sono contenute nei paragrafi 1, 2 e 3. Sono state sviluppate nell’ambito dell’azione 14 del progetto BEPS e fanno parte dello standard minimo. Le disposizioni sono conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 del Modello OCSE nella sua versione del 2017. In termini di contenuto, si tratta di disposizioni volte a risolvere le controversie in caso di imposizione non conforme agli accordi fiscali. Queste situazioni dovranno essere risolte nell’ambito di una procedura bilaterale dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti coinvolte.
Le CDI della Svizzera contengono già queste disposizioni, seppure con alcune differenze. La Convenzione BEPS le integra o le modifica nel caso in cui non sono complete o contengono disposizioni di diverso tenore.
L’unica discrepanza rilevante nelle CDI della Svizzera riguarda la disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE corrispondente al secondo periodo dell’articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione BEPS. Secondo questa disposizione gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti. La