Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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prima Giurisdizione contraente e il 1° marzo 2019 per la seconda Giurisdizione contraente, la Convenzione BEPS avrà efficacia per i fatti imponibili che si verificano il 1° gennaio 2020, o dopo tale data.
Per le imposte di cui al sottoparagrafo b, la Convenzione BEPS ha efficacia quando il periodo d’imposta per il quale le imposte sono prelevate inizia sei mesi dopo l’ultima delle date in cui la Convenzione BEPS entra in vigore per la Giurisdizione contraente di una CDI coperta. Ciò significa, ad esempio, che se la Convenzione BEPS entra in vigore il 1° settembre 2018 per la seconda Giurisdizione contraente, la Convenzione BEPS avrà efficacia per tutte le imposte non ritenute alla fonte dal primo periodo fiscale che inizia il 1° marzo 2019. Se il periodo di imposta corrisponde ad esempio all’anno civile, le disposizioni della Convenzione BEPS avranno efficacia in riferimento al periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2020.
Il paragrafo 5 disciplina l’efficacia della Convenzione BEPS per le nuove CDI coperte che una Parte notifica al Depositario ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 5.
Considerando le diverse procedure interne delle Parti per l’attuazione della Convenzione BEPS, il paragrafo 7 prevede che una Parte si può riservare il diritto di posticipare l’efficacia della Convenzione BEPS. Gli effetti delle riserve di cui al paragrafo 7 sulle regole dell’efficacia contenute nei paragrafi 1, 4 e 5 sono i seguenti: per entrambe le Parti, la data di riferimento che stabilisce l’efficacia di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 è il 30° giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica di cui al paragrafo 7 secondo la quale le Parti hanno completato le loro procedure interne per l’efficacia della Convenzione BEPS con riferimento alla CDI coperta. Lo stesso approccio vale anche per le altre riserve previste al paragrafo 7 con riferimento all’efficacia del ritiro e della sostituzione di una riserva secondo l’articolo 28 paragrafo 9, dell’indicazione di ulteriori notifiche secondo l’articolo 29 paragrafo 6 e della parte VI della Convenzione BEPS secondo l’articolo 36. In occasione della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 7. In tal modo può garantire che la Convenzione BEPS abbia efficacia per le sue CDI coperte non prima che il testo delle modifiche apportate alla CDI interessata sulla base della Convenzione BEPS sia definitivo.
Articolo 36 Efficacia della parte VI
L’articolo 36 disciplina l’efficacia della parte VI della Convenzione BEPS riguardo all’arbitrato.
Articolo 37 Recesso
Il paragrafo 1 sancisce che una Parte può, in qualsiasi momento, recedere dalla Convenzione BEPS mediante una notifica inviata al Depositario. Secondo il paragrafo 2, il recesso diviene efficace alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Nei casi in cui una CDI coperta sia entrata in vigore per entrambe (o più) Giurisdizioni contraenti prima della data in cui il recesso di una Parte diviene efficace, dopo il recesso tale CDI resta come modificata dalla Convenzione BEPS (par. 2).
Articolo 38 Relazione con i Protocolli
Il presente articolo prevede che la Convenzione BEPS possa essere integrata da uno o più protocolli. Una Parte della Convenzione è vincolata da un protocollo solo se è diventata parte del protocollo in conformità alle sue disposizioni. La procedura di ratifica dei protocolli è la stessa di quella di ratifica della Convenzione BEPS.
Articolo 39 Depositario
Secondo il paragrafo 1, il Depositario della Convenzione BEPS e di ogni protocollo ai sensi dell’articolo 38 è il Segretario generale dell’OCSE. Il paragrafo 2 elenca le notifiche che il Depositario comunica alle Parti e ai Firmatari della Convenzione. Inoltre, il Depositario conserva gli elenchi accessibili al pubblico delle CDI coperte, delle riserve formulate dalle Parti e delle notifiche effettuate dalle Parti (par. 3).