Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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prevede esclusivamente test oggettivi, ma, con la concessione discrezionale di benefici convenzionali («discretionary relief»), fa affidamento anche su elementi soggettivi;
in secondo luogo, la regola LOB non costituisce una clausola generale antiabuso («general anti avoidance rule», GAAR), a differenza della regola PPT. Infatti, la regola LOB è una clausola antiabuso specifica («specific anti avoidance rule», SAAR) atta a contrastare il fenomeno del «treaty shopping», senza però arginare tutte le forme di abuso. Di conseguenza, la sola adozione della regola LOB non consente di soddisfare lo standard minimo;
in terzo luogo, a causa della rigidità della regola LOB, potrebbe accadere che i benefici legittimi di una CDI vengano negati in situazioni in cui in realtà non si è verificato alcun abuso.
La Svizzera non ha formulato riserve in riferimento all’articolo 7. Ha tuttavia effettuato una notifica ai sensi del paragrafo 17 sottoparagrafo a, indicando le disposizioni delle CDI in vigore che desidera eliminare dalle CDI interessate con l’adozione della regola PPT.
Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, la regola PPT sarà inclusa nelle 14 CDI stipulate dalla Svizzera che saranno modificate in virtù della Convenzione BEPS. Saranno inoltre eliminate le vigenti disposizioni antiabuso contenute nelle CDI stipulate con il Cile (punto 5 del Protocollo della Convenzione), la Repubblica Ceca (punto 8 del Protocollo della Convenzione’), l’Italia (art. 23), il Liechtenstein (punto 4 del Protocollo della Convenzione) e il Portogallo (art. 27 par 3). Il Protocollo di modifica CDI-GB include anche la regola PPT nella CDI con il Regno Unito (art. 10) e sopprime le clausole antiabuso ivi contenute (art. 2, 4, 5, 6 e 7).
Articolo 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi
Il disciplinamento materiale (par. 1) dell’articolo 8 prevede l’introduzione di un periodo minimo di detenzione di un anno per la concessione dell’aliquota privilegiata dell’imposta alla fonte sui dividendi versati all’interno di un gruppo.
Numerose CDI della Svizzera contengono già una simile durata minima di detenzione, in particolare quando il diritto di imposizione per i dividendi da partecipazioni rilevanti è attribuito esclusivamente allo Stato di residenza. In determinati casi la disposizione permette di impedire l’uso illecito delle convenzioni senza costituire un’ingerenza pesante nella libertà di azione degli attori economici, tanto più che la durata minima di detenzione non deve essere raggiunta già al momento del versamento dei dividendi, ma può essere raggiunta anche successivamente. La disposizione prevede inoltre che, ai fini del calcolo del periodo, non si prendano in considerazione le riorganizzazioni della società che paga i dividendi o di quella che li percepisce.
È tuttavia necessario chiarire che cosa si intenda esattamente per riorganizzazione aziendale. Secondo la terminologia in uso in Svizzera, le riorganizzazioni includono non solo le fusioni e le scissioni, ma anche le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio interni al gruppo. Non sarebbe tuttavia giustificato impedire che il calcolo del periodo di detenzione si interrompa, ad esempio, in caso di alienazione di una partecipazione da parte di una società del gruppo a un’altra società dello stesso gruppo. Nell’ottica svizzera, è dunque necessario precisare che, ai fini di un elenco esaustivo, il concetto di riorganizzazione aziendale si limiti alla fusione, alla scissione e alla trasformazione. Una simile definizione di riorganizzazione aziendale non è prevista nella Convenzione BEPS e pertanto deve essere concordata nel quadro dei negoziati bilaterali sulle CDI.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. In tal modo, la disposizione materiale dell’articolo 8 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene questa disposizione.
Articolo 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore de-
riva principalmente da beni immobili
Il presente articolo concerne la clausola dell’imposizione degli utili ricavati dall’alienazione di società immobiliari secondo l’articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE. In virtù della Convenzione BEPS si intende, da un lato, modificare le clausole esistenti nelle CDI sotto un duplice aspetto (par. 1), dall’altro