Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
l’azione 7 del progetto BEPS. Tali disposizioni non rappresentano uno standard minimo e, qualora fossero riprese, aumenterebbero notevolmente la complessità, oltre ad avere ripercussioni imponderabili sulla ripartizione dei diritti d’imposizione nelle convenzioni. L’inclusione di queste disposizioni nelle CDI della Svizzera dipenderà unicamente dai negoziati bilaterali individuali.
In sostanza, con la Convenzione BEPS la Svizzera attua gli standard minimi delle azioni 6 e 14 del progetto BEPS. L’elenco delle riserve e delle notifiche svizzere6, depositato dal Consiglio federale al momento della firma della Convenzione BEPS presso il Depositario, deve essere sottoposto al Parlamento assieme al messaggio. Nell’ambito della procedura di approvazione, le Camere federali potrebbero modificare l’elenco. Una volta approvato dal Parlamento, l’elenco dovrà essere consegnato al Depositario al momento della ratifica.
1.5 Rapporto con altri accordi
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Con decisione dell’11 settembre 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di proporre, a partire da tale data, una clausola generale antiabuso corrispondente allo standard minimo di cui all’articolo 7 della Convenzione BEPS nel corso dei negoziati bilaterali sulle CDI. Dal mese di settembre del 2015 la Svizzera ha firmato una serie di CDI con la disposizione corrispondente all’articolo 7 della Convenzione BEPS concernente la prevenzione dell’abuso dei trattati. In riferimento alle disposizioni della Convenzione BEPS riguardanti la procedura amichevole, la Svizzera ha formulato una riserva in merito al secondo periodo dell’articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE (contenuta all’art. 16 par. 2 della Convenzione BEPS). Secondo tale riserva, per soddisfare lo standard minimo in materia, la Svizzera deve essere disposta a recepire nell’ambito dei negoziati sulle CDI le disposizioni che limitano il termine per l’inclusione degli utili negli utili di imprese associate o di stabili organizzazioni.
Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE
Per contrastare la frode fiscale transfrontaliera, nel 2004 la Svizzera e l’UE hanno concluso un Accordo sulla fiscalità del risparmio7. Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l’UE hanno firmato un Protocollo di modifica di tale Accordo8 che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari secondo lo standard globale dell’OCSE tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Il Protocollo di modifica è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 mediante scambio di note. L’articolo 9 riprende senza modifiche la disposizione contenuta nell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE (art. 15) in merito al pagamento di dividendi, interessi e canoni tra imprese. In linea con il testo precedente, l’articolo 9 prevede che nell’applicazione della presente disposizione siano fatte salve le norme previste in Svizzera e negli Stati membri dell’UE al fine di prevenire frodi o abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali. La disposizione contro l’abuso dei trattati stabilita dalla Convenzione BEPS si rifà all’Accordo. È dunque applicata in caso di fruizione dei benefici di cui all’articolo 9 in riferimento a uno Stato membro dell’UE che ha stipulato con la Svizzera una CDI coperta.
2 Protocollo di modifica della CDI tra la Svizzera e il Regno Unito
La CDI con il Regno Unito9 (di seguito «CDI-GB») è stata firmata l’8 dicembre 1977 ed è stata emendata più volte da allora.
6L’elenco delle riserve e delle notifiche secondo l’articolo 28 capoverso 6 e l’articolo 29 capoverso 3 della Con-
venzione BEPS depositato dalla Svizzera al momento della firma della Convenzione BEPS è allegato al presente rapporto.
7Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure
equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RU 2005 2571.
8Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce mi-
sure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RU 2016 5003.