Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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adempiere lo standard minimo stabilito nel quadro dell’azione 6. Una Parte può escludere questa disposizione formulando una riserva solo per le CDI che contengono già un preambolo equivalente o più ampio. La seconda disposizione è contenuta nel paragrafo 3. È facoltativa e viene inserita in una CDI solo se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno scelto di includerla.

Con la disposizione di cui al paragrafo 1 viene specificato che le Parti non avevano l’intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso la frode o l’evasione fiscale. In altri termini, evitare la doppia non imposizione deve essere anche lo scopo di una CDI. Tuttavia, ciò non vale generalmente, ma solo se la frode o l’evasione fiscale ne sono la causa. Si tiene così conto del fatto che esistono situazioni intenzionali di doppia non imposizione. Tra queste figura ad esempio la situazione di (mancata) imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare indesiderati oneri multipli.

La disposizione di cui al paragrafo 3 esplicita un altro motivo per stipulare una CDI: sviluppare le relazioni economiche e migliorare la cooperazione in materia fiscale.

La Svizzera non ha formulato alcuna riserva in riferimento all’articolo 6 e ha effettuato una notifica per includere la disposizione di cui al paragrafo 3.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, la disposizione del paragrafo 1 viene inserita nelle 14 CDI stipulate dalla Svizzera e modificate dalla Convenzione BEPS mentre la disposizione del paragrafo 3 viene inclusa nelle CDI stipulate con Argentina, Cile, Liechtenstein, Lussemburgo, Sudafrica e Turchia. Il Protocollo di modifica CDI-GB contiene sia la disposizione di cui al paragrafo 1 sia quella prevista dal paragrafo 3 (art. 1).

Articolo 7 Prevenzione dell’abuso dei trattati

Le norme materiali dell’articolo 7 consistono nella regola «principal purpose test» (regola PPT; par. 1), in un’ulteriore disposizione concernente la regola PPT (par. 4) e nella disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici («limitation on benefits rule» oppure regola LOB; par. 8–13).

Per soddisfare lo standard minimo stabilito nell’ambito dell’azione 6 del progetto BEPS, è sufficiente includere nella CDI la regola PPT, rispetto alla quale è possibile formulare una riserva solo se la Giurisdizione contraente intende soddisfare lo standard minimo includendo una regola LOB dettagliata in combinazione con disposizioni contro l’utilizzo di strutture interposte (regole «anti-conduit»). Sia l’ulteriore disposizione concernente la regola PPT sia la regola LOB semplificata si applicano solo se entrambe le Giurisdizioni contraenti optano per esse. La Svizzera non ha optato per le due disposizioni. Di conseguenza, mediante la Convenzione BEPS, nelle CDI coperte della Svizzera è integrata solo la regola PPT.

La regola PPT (par. 1) costituisce una clausola antiabuso che si fonda sullo scopo principale di un accordo, strumento o transazione. In virtù di tale clausola, i benefici di una CDI non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell’accordo, strumento o transazione, a meno che non venga stabilito che la concessione di tali benefici sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI. La presente clausola antiabuso corrisponde alla regola PTT del Modello OCSE, conformemente all’adeguamento introdotto dall’azione 6 del progetto BEPS. Nel Modello OCSE è contemplata all’articolo 29 paragrafo 9.

Sebbene si tratti di una clausola con una nuova formulazione, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutti i redditi previsti dalle CDI. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle tante altre CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto: l’abuso non si limita alle situazioni in cui lo scopo principale di un accordo, strumento o transazione era di ottenere dei benefici convenzionali, ma comprende anche le situazioni in cui l’ottenimento di tali benefici era solo uno degli scopi principali. Nella prassi, entrambe le