Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall’altra autorità competente. La memoria di replica e il relativo documento di posizione permettono di rispondere soltanto alle posizioni e alle argomentazioni dell’altra autorità competente, ma non offrono a un’autorità competente la possibilità di formulare argomentazioni aggiuntive a sostegno della propria posizione. Il collegio arbitrale sceglie quale decisione una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio e non contiene alcuna motivazione o spiegazione. La decisione è comunicata per iscritto alle autorità competenti e non ha valore di precedente in nessun altro caso.
In virtù dell’articolo 23 paragrafo 2, una Parte che non accetta il metodo dell’«offerta definitiva» come regola standard può riservarsi il diritto di non applicarlo alle sue CDI coperte, adottando invece il metodo dell’«opinione indipendente» («independant opinion»). In tal caso, salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di una CDI coperta stabiliscono di comune accordo regole diverse, tali autorità devono fornire ai membri del collegio arbitrale le informazioni necessarie per la decisione arbitrale. La decisione indica le fonti del diritto su cui è basata e il ragionamento che ha condotto alla stessa. Adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio, la decisione è comunicata per iscritto alle autorità competenti e non ha alcun valore di precedente.
La Svizzera è fondamentalmente disposta a includere una disposizione sull’arbitrato, privilegiando il metodo dell’«offerta definitiva», ovvero la regola standard della Convenzione BEPS. All’occorrenza sarebbe anche disposta ad accettare, in via sussidiaria, il metodo dell’«opinione independant».
Articolo 24 Accordo su una diversa risoluzione
La presente disposizione prevede la possibilità di non attuare la decisione presentata dal collegio arbitrale se le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti concordano una diversa risoluzione entro tre mesi successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.
La Svizzera intende avvalersi di questa facoltà, tuttavia limitandola ai casi di arbitrato secondo il metodo dell’«opinione indipendente», conformemente a quanto previsto al paragrafo 3. Poiché nel caso della procedura arbitrale secondo il metodo dell’«offerta definitiva» una delle autorità competenti vince la disputa con la sua ultima offerta, è poco probabile che si concordi una diversa risoluzione.
Articolo 25 Costi della procedura arbitrale
Il presente articolo stabilisce che gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalle Giurisdizioni contraenti, siano a carico di queste ultime secondo modalità da stabilirsi di comune accordo. In assenza di tale accordo, ciascuna Giurisdizione contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale è a carico delle Giurisdizioni contraenti in parti uguali.
Articolo 26 Compatibilità
Il paragrafo 1 del presente articolo contempla una clausola di compatibilità che descrive l’interazione tra le disposizioni della parte VI e le disposizioni delle CDI coperte che prevedono la possibilità di sottoporre i casi ad arbitrato. Ogni Parte della Convenzione BEPS notifica al Depositario le CDI coperte che contengono una clausola arbitrale e non sono interessate da un’eventuale riserva ai sensi del paragrafo 4. La Svizzera ha effettuato una notifica corrispondente per le CDI stipulate con Austria, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia e Sudafrica. Considerando le riserve formulate dagli Stati partner della Svizzera e le notifiche da essi effettuate, le disposizioni concernenti la procedura arbitrale sostituiscono la disposizione vigente in materia nella CDI stipulata tra la Svizzera e il Lussemburgo, mentre le rimanenti CDI coperte che contengono già una clausola arbitrale non saranno modificate dalla Convenzione BEPS.
Considerando la notifica ai sensi dell’articolo 18 effettuata dagli Stati partner della Svizzera in materia di doppia imposizione, le CDI della Svizzera con l’Italia e il Portogallo includeranno una clausola arbitrale.