Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Gli avamprogetti dei decreti federali che approvano la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21.3.199711 sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione, LOGA). Secondo l’articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può inoltre concludere in modo autonomo trattati internazionali, se questi sono di portata limitata. Nel presente caso tale condizione non è soddisfatta. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Infatti, sono trattati internazionali la cui approvazione spetta all’Assemblea federale.

6.2 Forma dell’atto

Sono sottoposti a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Per determinare se i decreti federali comprendano disposizioni importanti che contengono norme di diritto occorre considerare quanto segue: la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB prevedono l’attuazione di standard minimi nell’ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Questi standard minimi corrispondono all’attuale politica della Svizzera in materia di doppia imposizione. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. che assumerebbero la forma di una legge qualora fossero emanati nel diritto nazionale. I decreti federali che approvano la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB sono dunque da sottoporre a referendum facoltativo.

6.3 Commenti alle disposizioni del decreto federale concernente la Convenzione BEPS.

In occasione della firma della Convenzione BEPS, il Consiglio federale ha inviato al Depositario le riserve e le notifiche previste dalla Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Perché siano prese in considerazione, tali riserve e notifiche devono essere confermate al momento della ratifica (art. 28 par. 6 e art. 29 par. 3). Se, nel periodo che intercorre tra la firma della Convenzione BEPS e la presentazione del messaggio del Consiglio federale al Parlamento, dovessero essere comunicate modifiche – rispetto alla notifica effettuata al momento della firma – in relazione alle CDI coperte, il Consiglio federale può sottoporle al Parlamento con il messaggio.

Secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’avamprogetto di decreto federale, il Consiglio federale sarà autorizzato a ratificare la Convenzione BEPS. Al momento della ratifica, potrà inoltre formulare le previste riserve in virtù dell’articolo 28 paragrafo 6 ed effettuare le previste notifiche in virtù dell’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione BEPS (par. 3).

Come menzionato al numero 1.4 del presente rapporto, i colloqui bilaterali con i membri del gruppo ad hoc riguardo alla Convenzione BEPS hanno rivelato che molti Stati non hanno ancora una posizione chiara in merito alle ripercussioni della Convenzione BEPS sulle CDI bilaterali, ma potrebbero eventualmente in un secondo momento allinearsi alla posizione della Svizzera. Di conseguenza, in futuro il numero delle CDI svizzere modificabili potrebbe aumentare e non si esclude che dopo la decisione del

11 RS 172.010

12 RS 171.10