Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Specie alloctone invasive

Oggi l’economia globalizzata beneficia di uno scambio di specie animali e vegetali su scala mondiale di dimensioni mai viste prima. L’agricoltura, l’economia forestale, la pesca, il commercio di animali, l’architettura dei giardini e del paesaggio e molti acquirenti industriali di materie prime biologiche utilizzano specie provenienti da regioni del globo lontane. Sulla scia di questi crescenti flussi di merci e di persone, specie animali e vegetali sono importate deliberatamente dall’uomo in territori fuori dalla loro area di diffusione naturale (importazione di piante ornamentali, terriccio, animali da reddito o domestici) o introdotte accidentalmente attraverso varie vie (p. es. mediante oggetti di origine naturale come sassi, vasi di terracotta ecc.). Tali specie presenti fuori dalla loro area di diffusione naturale in seguito ad attività umane sono dette «alloctone» (o «esotiche») e vanno differenziate da quelle che si diffondono soltanto con le proprie forze. Poiché la diffusione di queste ultime avviene senza l’aiuto dell’uomo, per esempio a causa dei cambiamenti climatici, tali specie non sono considerate «alloctone». Le piante e gli animali alloctoni che possono diffondersi in Svizzera mettendo in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente o pregiudicando la diversità biologica e il suo uso sostenibile sono detti «invasivi». Un’indagine condotta nel 2006 ha rivelato che circa 100 delle oltre 800 specie alloctone naturalizzate in Svizzera sono problematiche, ossia invasive o potenzialmente invasive1. Nel frattempo, tale numero dovrebbe essere aumentato ulteriormente. I cambiamenti climatici favoriscono ulteriormente l’insediamento e la diffusione di specie alloctone, creando i presupposti perché queste assumano comportamenti sempre più invasivi2. Nell’ambiente dei Paesi europei sono presenti circa 12 000 specie alloctone, delle quali approssimativamente il 10-15 per cento è ritenuto invasivo3. Indagini condotte in Svizzera confermano la regola emersa nel contesto internazionale, secondo cui il 10 per cento circa delle specie alloctone è invasivo.

Le specie alloctone invasive possono compromettere la salute dell’uomo, degli animali da reddito e delle piante, provocare danni economici o diffondersi a scapito delle specie indigene, danneggiando la biodiversità locale e i servizi ecosistemici. I danni possono essere ingenti. Si stima che sul territorio dell’Unione europea (UE) i costi superino 20 miliardi di euro all’anno e negli Stati Uniti raggiungano 120 miliardi di dollari all’anno (cfr. n. 1.5). Sia in Svizzera4 sia a livello internazionale5 è riconosciuto che le specie alloctone invasive rappresentano una minaccia per la biodiversità. La International Union for Conservation of Nature (IUCN) definisce la diffusione di specie alloctone invasive «una delle più gravi minacce per l’ambiente e l’economia del pianeta»6. Sulla scorta di questa constatazione, la Convenzione sulla biodiversità (CBD)7 chiede alle Parti di vietare l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, di controllarle o di eradicarle (art. 8 lett. h CBD).

1.1.2 Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive

Il postulato 13.3636, depositato il 21 giugno 2013 dal consigliere nazionale Karl Vogler, esortava il Consiglio federale a presentare una strategia atta a contenere la diffusione di specie alloctone invasive e a specificare in che misura occorreva adeguare le basi legali vigenti:

«Il Consiglio federale è incaricato di elaborare quanto prima una strategia nazionale atta a contenere la diffusione di specie alloctone invasive. La strategia deve indicare in particolare le misure con cui ridurre o eliminare i danni alla biodiversità e quelli provocati da specie potenzialmente pericolose. Dovrà inoltre specificare in che misura occorre adeguare le basi legali vigenti.»

1 UFAM, 2006: Gebietsfremde Arten in der Schweiz. Consultabile all’indirizzo: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00028/index.html?lang=de

2 Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera – Obiettivi, sfide e campi d’azione. Prima parte della strategia del Consiglio federale del 2 marzo 2012; consultabile all’indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/adattamento-cambiamenti-climatici-svizzera-2012.html

3 Considerando n. 1 del regolamento n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (regolamento UE n. 1143/2014)

4 Obiettivo 7.3 della Strategia Biodiversità Svizzera adottata dal Consiglio federale il 25 aprile 2012; consultabile all’indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita.html

5 CBD, COP6 Decision VI/23, Guiding Principles for the Prevention, Introduction and Mitigation of impacts of Alien Species that Threaten Ecosystems, Habitats or Species.

6 IUCN (McNeely et al. (ed.) 2001; A Global Strategy on Invasive Alien Species, IUCN Gland, Switzerland/ Cambridge, UK, pag. viii.

7 Convenzione delle Nazioni Unite, del 5 giugno 1992, sulla diversità biologica (Convenzione sulla biodiversità, CBD), ratificata dalla Svizzera nel 1994.