Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Nel suo parere del 21 agosto 2013 il Consiglio federale proponeva di accogliere il postulato e il 27 settembre 2013 il Consiglio nazionale ha dato seguito a tale proposta. Successivamente l’UFAM ha elaborato la Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive8 (Strategia), approvata dal Consiglio federale il 18 maggio 2016. Lo scopo principale della Strategia è impedire che le specie alloctone mettano in pericolo l’uomo e l’ambiente o pregiudichino la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile nonché contenere la diffusione di specie alloctone invasive già introdotte o importate in Svizzera e impedire che ne vengano introdotte di nuove. La Strategia si basa sugli obiettivi delle regolamentazioni nazionali e degli impegni internazionali, li concretizza nell’ottica delle specie alloctone invasive e descrive le misure necessarie. Per poter attuare tali misure occorre completare il diritto ambientale federale.

Conformemente al testo delle convenzioni internazionali, la Strategia utilizza il termine «specie», mentre la legislazione svizzera disciplina con maggiore precisione gli organismi. Il presente messaggio parla quindi di specie nel contesto della Strategia e di organismi nel contesto della legge, ma nel contesto nazionale i due termini sono da considerare analoghi.

1.2 Situazione giuridica attuale

Nei settori dell’agricoltura e dell’orticoltura produttiva nonché delle piante forestali e dei prodotti del legno, la protezione dei vegetali, ossia la protezione delle piante utili e dei loro prodotti, da organismi nocivi alloctoni particolarmente pericolosi importati si fonda su basi legali solide: l’articolo 148 e seguenti della legge federale del 29 aprile 19989 sull’agricoltura (LAgr) e l’articolo 26 e seguenti della legge federale del 4 ottobre 199110 sulle foreste (LFo). La protezione dei vegetali è concretizzata dall’ordinanza del 27 ottobre 201011 sulla protezione dei vegetali (OPV), che contiene disposizioni sull’utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi nonché la vigilanza e la lotta contro tali organismi.

Al di fuori dell’agricoltura e delle foreste, per proteggere la fauna e la flora indigene si applicano sostanzialmente le disposizioni generali sulla protezione delle specie. Queste si ripartiscono tra la legge federale del 1 luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 20 giugno 198613 sulla caccia (LCP) e la legge federale del 21 giugno199114 sulla pesca (LFSP). Il Parlamento ha inizialmente emanato, con la prima LCP del 1876, norme sui mammiferi e gli uccelli. Successivamente, con la prima LFSP del 1888, ha disciplinato la protezione delle specie per i pesci e i gamberi. Solo nel 1966 sono state emanate, con la LPN, disposizioni sulla protezione delle specie per altri tipi di animali, come gli insetti e i piccoli mammiferi, e per le piante. Tali disposizioni si sono rivelate insufficienti in particolare a causa dell’articolo 23 LPN, che esonera i giardini, i parchi nonché le aziende agricole e forestali dall’obbligo di autorizzazione per l’acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese e ha pertanto consentito la diffusione di specie invasive, come ad esempio la verga d’oro o il poligono del Giappone.

Con la revisione del 1995, il Parlamento ha completato la legge del 7 ottobre 198315 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) con l’articolo 29a e seguenti LPAmb concernenti l’utilizzazione di organismi. Secondo l’articolo 7 capoverso 5bisLPAmb, anche le specie selvatiche di animali e piante sono considerate organismi. Per utilizzazione s’intende qualsiasi attività, segnatamente la produzione, l’importazione, l’esportazione, la messa in commercio, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento (art. 7 cpv. 6terLPAmb). Oltre alle nuove disposizioni sull’utilizzazione di organismi patogeni è stato introdotto l’articolo 29f LPAmb, che autorizza il Consiglio federale a emanare ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi. L’idea di questa disposizione era segnatamente di emanare regolamentazioni sull’importazione e la messa in commercio di organismi non autoctoni16.

Fondandosi sull’articolo 29f LPAmb, con la revisione totale dell’ordinanza del 10 settembre 200817 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) il Consiglio federale ha introdotto requisiti sostanziali sull’utilizzazione di organismi alloctoni (art. 15, 16, 17 lett. c, 21, 25 lett. c e 30 OEDA). L’OEDA contiene in particolare un elenco di organismi alloctoni invasivi che non possono essere utilizzati direttamente

8Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive del 18 maggio 2016; consultabile all’indirizzo:

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita.html

9 RS 910.1

10RS 921.0

11RS 916.20

12RS 451

13RS 922.0

14RS 923.0

15RS 814.01

16FF 1993 II 1240-1241

17 RS 814.911