Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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disposizioni sull’utilizzazione di organismi di cui all’articolo 29a e segg. Per prevenire importazioni accidentali di tali specie, occorre poter effettuare controlli al confine delle importazioni di merci con cui possono essere importate specie alloctone invasive. I nuovi compiti di controllo assegnati alla Confederazione saranno stabiliti a livello di ordinanza. Analogamente ai controlli doganali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)65 occorrerà prevedere la possibilità di effettuare, in certi casi, controlli a campione e in funzione dei rischi (cfr. art. 7 cpv. 3 dell’ordinanza del 4 settembre 201366 sui controlli CITES). Oltre che dell’AFD, l’esecuzione dei controlli sarà di competenza dell’UFAM, che dispone delle conoscenze specifiche necessarie. Sarebbe anche ipotizzabile attribuire la competenza in parte all’USAV, che già effettua controlli delle importazioni nei settori della caccia e della pesca nonché in vari altri settori (conservazione internazionale delle specie, salute animale, dichiarazione delle pellicce, derrate alimentari). Nei limiti del possibile, le merci che possono contenere specie delle classi D1 e D2 saranno inserite nel sistema tariffario doganale TARES, che informa eventuali importatori anche sui divieti d’introduzione, oltre che sulle aliquote di dazio e gli obblighi di autorizzazione.
Lettera b: la presenza di organismi alloctoni invasivi delle classi D1 e D2 (al di fuori delle zone infestate; cfr. commenti sotto) deve essere notificata al punto di contatto cantonale competente. Le misure necessarie possono essere adottate con un onere proporzionato solo se, grazie alle notifiche pervenute, l’infestazione è riconosciuta precocemente. Il Cantone riceve le notifiche pervenute e le verifica. L’UFAM sostiene i Cantoni mediante basi scientifiche e relative raccomandazioni. In caso d’infestazione conclamata di specie delle classi D1 e D2, il Cantone inoltra la constatazione all’UFAM. Sono eccettuate le notifiche di presenze all’interno delle zone infestate (cfr. commenti sotto). Con il consenso dell’UFAM, il Cantone interessato può abrogare integralmente l’obbligo di notifica all’interno delle zone infestate.
Lettera c: le disposizioni sugli obblighi di manutenzione e di lotta sono fondamentali. Tali obblighi comprendono in particolare:
l’obbligo di lotta ai fini dell’eradicazione: ogni presenza di specie alloctone invasive delle classi
D1 e D2 va eradicata. Sono eccettuate le zone infestate delimitate dai Cantoni per specie della classe D2 (cfr. commenti sotto). L’obbligo di eradicazione è rivolto ai Cantoni. In altre parole, se sono riscontrate specie delle classi D1 e D2 (al di fuori delle zone infestate), il servizio cantonale competente deve adottare o ordinare le misure di eradicazione necessarie e adeguate. L’obbligo di lotta ai fini dell’eradicazione non è assoluto. Singole agevolazioni specifiche dovranno essere esaminate a livello di ordinanza, al termine di una ponderazione degli interessi;
l’obbligo di lotta ai fini del contenimento: in caso d’impossibilità di eradicare specie della classe
D2, il servizio cantonale competente può adottare provvedimenti per prevenirne un’ulteriore diffusione. In altre parole, su determinati territori l’obbligo di lotta ai fini dell’eradicazione può trasformarsi in un obbligo di lotta ai fini del contenimento. A tal fine, con il consenso dell’UFAM i Cantoni possono delimitare zone infestate, ovvero territori in cui l’infestazione è già avanzata. All’interno delle zone infestate non occorre adottare misure di eradicazione. I Cantoni devono però provvedere affinché le specie della classe D2 interessate non si diffondano ulteriormente. In altre parole devono prevenire un trasferimento fuori dalla zona infestata ed eradicare i nuovi focolai in una zona cuscinetto attorno alla zona infestata. All’interno delle zone infestate possono delimitare oggetti protetti, all’interno dei quali sono mantenute le misure di eradicazione e attorno ai quali è garantita una cintura di sorveglianza del territorio. I Cantoni stabiliscono la procedura e i criteri per delimitare oggetti protetti all’interno delle zone infestate d’intesa con l’UFAM;
disposizioni sui vettori e le vie di diffusione delle specie alloctone invasive: oltre alle misure
indirizzate direttamente contro l’organismo problematico – come le misure di eradicazione menzionate sopra – per prevenire la diffusione di specie delle classi D1 e D2 devono essere possibili anche misure che fanno leva sui vettori e le vie di diffusione delle specie alloctone invasive. Per vettori s’intendono i portatori biologici (p. es. gamberi americani portatori dell’afanomicosi) e per vie di diffusione i portatori fisici di specie alloctone invasive (p. es. le navi portatrici di molluschi o gamberetti alloctoni invasivi). È l’UFAM a identificare i vettori e le vie di diffusione dubbi o problematici. Le misure sono ordinate dai Cantoni o – se occorre un approccio intercantonale – dalla Confederazione. Siccome i nuovi modelli di consumo possono generare in qualsiasi momento nuovi punti di accesso di specie alloctone invasive, la regolamentazione dei vettori e delle vie di diffusione rappresenta un compito permanente;
65 RS 0.453
66 RS 453.1