Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

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rappresenta quindi un’attività secondo la definizione di «utilizzazione» di cui all’articolo 7 capoverso 6ter. Siccome però un’infestazione di specie alloctone invasive è sempre, per definizione, la conseguenza di un’utilizzazione umana precedente (altrimenti non si tratterebbe di una specie alloctona), anche in questo caso si può parlare di un effetto ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 Cost. Anche la dottrina stabilisce che i processi naturali sono considerati effetti se il loro impatto nocivo è potenziato dall’uomo85. Il progetto è quindi compatibile con l’articolo 74 capoverso 1 Cost.

Il progetto si fonda anche sull’articolo 78 capoverso 4 Cost., con cui è ora completato l’ingresso. Questa disposizione incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale nonché a proteggere le specie minacciate di estinzione. Siccome mira segnatamente a proteggere la diversità delle specie indigene e a sancire meglio nella Costituzione la lotta contro le specie alloctone invasive già presenti nell’ambiente, il progetto è compatibile anche con l’articolo 78 capoverso 4 Cost.

Il progetto serve a prevenire gli effetti delle specie alloctone invasive. I costi delle misure saranno, nei limiti del possibile, addossati ai responsabili. Il progetto corrisponde quindi all’articolo 74 capoverso 2 Cost., che stabilisce che la Confederazione si adopera per impedire tali effetti e che i costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

La competenza delle autorità esecutive di obbligare i privati a eseguire o tollerare misure di lotta sul loro fondo rappresenta un’ingerenza nella garanzia della proprietà sancita dalla Costituzione (art. 26 Cost.). La base legale necessaria secondo l’articolo 36 capoverso 1 Cost. è costituita dall’articolo 29fbiscapoverso 3. Visti i grandi rischi comportati dalle specie alloctone invasive e gli obiettivi formulati nella Strategia, tale ingerenza è nell’interesse pubblico. È proporzionata dal momento che la lotta effettiva nel senso di un’eradicazione è necessaria solo per le specie delle classi D1 e D2 (al di fuori delle zone infestate). L’obbligo di manutenzione, che impone ai detentori di fondi, impianti e oggetti di impedire a tali specie di diffondersi ulteriormente e infestare le superfici confinanti riguarda un numero contenuto di specie delle classi D2 e C e, di norma, non rappresenta una misura inesigibile.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nell’ambito dell’attuazione della Convenzione sulla biodiversità, alla Conferenza della Parti di Nagoya nel 2010 la Svizzera si è impegnata a identificare e classificare in ordine di priorità le specie alloctone invasive e le loro vie d’importazione, a controllare o eradicare le specie prioritarie nonché ad adottare misure per sorvegliare i percorsi entro il 2020 (obiettivo 9 di Aichi; n. 1.7 sopra). Il progetto è quindi conforme agli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro della Convenzione sulla biodiversità.

Il progetto corrisponde all’articolo 11 capoverso 2 lettera b della Convenzione di Berna, che obbliga la Svizzera a controllare severamente l’introduzione delle specie non indigene.

Per quanto riguarda le relazioni con l’UE, occorre rilevare che il progetto disciplina un settore che non riguarda nessuno degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. È fatto salvo in particolare il settore della protezione dei vegetali e di conseguenza l’Accordo del 21 giugno 199986 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo). Il progetto non modifica l’Accordo di Schengen/Dublino del 26 ottobre 200487, dal momento che quest’ultimo interessa esclusivamente i controlli delle persone e non ha alcun influsso sui controlli delle merci e sui controlli doganali al confine svizzero. Ciò riguarda sia il traffico merci dalla Svizzera verso l’UE sia quello dall’UE verso la Svizzera.

Il progetto s’ispira al regolamento UE n. 1143/2014 e prevede di tener conto dell’elenco dell’Unione, di cui all’articolo 4 del regolamento (cfr. n. 1.7 sopra). L’attuazione del progetto sfrutterà quindi le sinergie esistenti, laddove opportuno, grazie al fatto che anche l’UE ha aderito alla Convenzione sulla biodiversità e si è quindi impegnata a perseguire l’obiettivo 9 di Aichi concernente le specie alloctone invasive.

85Keller, Kommentar USG, Art. 7, n. marg. 11

86 RS 0.916.026.81

87 RS 0.362.31; per esteso: Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen