Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

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decisione, il Consiglio federale ha inoltre stanziato fondi supplementari per le misure immediate volte a preservare la diversità biologica in Svizzera, comprese misure urgenti contro specie alloctone invasive per un importo fino a 4,5 milioni di franchi all’anno. Essendo sostanzialmente limitati a misure puntuali contro specie alloctone invasive all’interno delle zone protette d’importanza nazionale e regionale o nelle immediate vicinanze, tali fondi coprono solo una piccola parte delle spese necessarie per attuare la Strategia e le presenti modifiche delle basi legali.

Il 6 settembre 2017, il Consiglio federale ha adottato il piano d’azione della Strategia Biodiversità Svizzera. Nel catalogo delle misure di tale piano d’azione si è rinunciato a inserire misure concernenti le specie alloctone invasive, rimandando alle attività in corso per attuare la Strategia per le specie esotiche invasive e al presente progetto.

Qui di seguito sono precisati i costi in base allo scenario 2, partendo dal presupposto che le attività svolte finora contro le specie alloctone invasive saranno portate avanti e intensificate grazie alle basi legali adeguate e ai fondi supplementari stanziati. A causa dell’obbligo di manutenzione, circa 25 dei circa 90 milioni di franchi all’anno di costi supplementari iniziali saranno a carico dei detentori dei fondi e degli impianti interessati o degli oggetti infestati. Per la Confederazione e i Cantoni resterà quindi una spesa supplementare complessiva pari a circa 65 milioni di franchi all’anno.

3.2 Ripercussioni per la Confederazione

3.2.1 Ripercussioni finanziarie

Dei circa 65 milioni di franchi all’anno, circa 2 milioni di franchi saranno a carico della Confederazione per i controlli al confine. Con questi fondi sarà introdotta, in collaborazione con l’AFD, un’attività di controllo corrispondente al sistema di controllo nell’ambito di CITES (a campione e in funzione dei rischi). Inoltre vi si aggiungeranno 3 milioni di franchi all’anno per il coordinamento delle misure intercantonali, l’elaborazione di strategie di lotta specifiche per singole specie nonché misure di sensibilizzazione.

3.2.2 Possibilità di finanziamento alternativa esaminata

Per finanziare le spese federali supplementari necessarie è stata esaminata l’introduzione di una tassa sui beni importati che possono contenere organismi alloctoni invasivi. In linea di principio il nesso causale tra l’importazione di tali beni e gli organismi alloctoni invasivi, necessario per introdurre una tassa, è dimostrato, dal momento che, per definizione, gli organismi alloctoni invasivi possono essere introdotti o importati in territori fuori dalla loro area di diffusione naturale solo con l’aiuto dell’uomo, deliberatamente con l’introduzione di piante e animali vivi o materiale in grado di riprodursi o accidentalmente con l’importazione di beni contenenti materiale biologico in grado di riprodursi. È dimostrato che all’origine della quantità di organismi alloctoni invasivi e dei danni che provocano vi sono gli scambi internazionali di merci e persone. Un esempio di tassa sui beni importati che possono contenere organismi alloctoni invasivi è la tassa sulle acque di zavorra adottata dalla California72. Siccome le acque di zavorra contengono sempre e inevitabilmente organismi, che con il rilascio delle acque possono finire in un ecosistema estraneo e provocarvi danni, la California ha introdotto una tassa di 200 dollari per ogni nave che attracca nei suoi porti. Il gettito di tale tassa, pari a circa 1,6 milioni di dollari all’anno, confluisce tra l’altro nel «California Exotic Species Control Fund» ed è impiegato per finanziare il monitoraggio e misure d’informazione sugli organismi alloctoni invasivi73.

Nell’ottica della Svizzera, dal punto di vista fiscale è tuttavia problematico il fatto che spesso non sia possibile identificare il responsabile diretto nel singolo caso. In genere tra l’introduzione di un organismo alloctono invasivo e la comparsa di danni possono passare anni, se non decenni, e spesso l’insediamento e la naturalizzazione di organismi alloctoni invasivi sono il risultato di più introduzioni o importazioni. Una tassa può essere definita causale solo se è pagata dai responsabili dei costi da coprire. In questo caso manca lo stretto nesso d’imputazione tra le persone soggette alla tassa e la destinazione, necessario dal punto di vista fiscale. Avendo carattere d’imposta, la tassa sui beni importati richiederebbe quindi una nuova base costituzionale74.

72 http://law.justia.com/codes/california/2005/prc/71215.html

73 Jenkins, Peter T., Paying for Protection from Invasive Species, Issues in Science and Technology 19, no. 1 (Fall 2002)

74 Secondo informazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia il 7 agosto 2017