Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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Il coordinamento a livello cantonale riguarda la cooperazione all’interno del Cantone tra i servizi cantonali menzionati sopra nonché la creazione di un punto di contatto a cui indirizzare le notifiche e le osservazioni. I Cantoni saranno obbligati, a livello di ordinanza, a designare un punto di contatto che assicuri il coordinamento cantonale53.
1.9 Anteprima sull’attuazione a livello di ordinanza
1.9.1 Principi
L’articolo 29fbiscapoverso 1 LPAmb incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi. Il Consiglio federale dovrà adottare in particolare disposizioni sulle misure di riduzione dell’importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi, l’obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi, gli obblighi di manutenzione e di lotta nonché il coordinamento da parte della Confederazione di misure intercantonali (art. 29fbiscpv. 2 LPAmb). Presumibilmente, il Consiglio federale adempirà il mandato di emanare prescrizioni in primo luogo completando l’OEDA con gli elementi descritti ai capitoli 1.9.2, 1.9.3 e 1.9.4 sotto. A livello di ordinanza occorrerà tener conto della possibilità di prevedere, al termine di una ponderazione degli interessi, singole agevolazioni specifiche.
Le disposizioni specifiche sulla protezione contro le specie alloctone invasive contenute nella legislazione sulla caccia e la pesca continueranno a essere fatte salve, ossia ad avere il primato sulle disposizioni in materia di organismi della LPAmb e delle sue ordinanze, conformemente all’articolo 15 capoverso 4 OEDA. Già oggi, sia l’OCP sia l’OLFP si fondano in parte sull’articolo 29a e segg. LPAmb (cfr. l’ingresso delle due ordinanze). Secondo le nuove possibilità ampliate di cui all’articolo 29fbiscapoversi 1 e 2 LPAmb, queste due ordinanze potranno essere completate puntualmente per quanto riguarda i mammiferi e gli uccelli selvatici nonché i pesci e i gamberi. Nell’OCP potrebbero essere introdotti ad esempio obblighi di notifica e di lotta per lo scoiattolo grigio nordamericano o il gobbo della Giamaica, due specie che rappresentano una grave minaccia per le specie indigene in Europa. Inoltre le specie disciplinate nel diritto sulla caccia e la pesca potrebbero essere classificate in base al principio a cascata.
Per quanto riguarda la protezione dei vegetali, anche in futuro l’OEDA non si applicherà agli organismi menzionati negli allegati 1 e 2 OPV, come finora (art. 2 cpv. 6 lett. b OEDA). Resteranno fatte salve anche le disposizioni della legislazione sulle foreste (art. 15 cpv. 4 OEDA).
1.9.2 Schema di classificazione
Le circa 100 specie alloctone invasive oggi presenti in Svizzera54 (n. 1.1.1 sopra) si distinguono per i rischi che comportano per l’uomo, l’ambiente o l’economia, le loro caratteristiche ecologiche nonché la disponibilità e l’efficacia dei metodi di lotta. Per poter adottare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per le singole specie e proporzionate giuste, bisogna differenziare tali specie. È proprio questo lo scopo perseguito dallo schema di classificazione descritto nella Strategia55, che suddivide le specie alloctone invasive nella quattro classi D1, D2, C e B56 ed è ripreso anche nella seconda parte del periodo dell’articolo 29fbiscapoverso 1 LPAmb. Le specie sono classificate in base alla loro nocività, alla loro diffusione nonché alle misure di lotta disponibili. Si tratta di una classificazione dinamica, riesaminata periodicamente. Le specie che malgrado le misure di lotta si sono diffuse ulteriormente sul territorio nazionale o quelle per le quali è stato sviluppato un metodo di lotta efficace sono così riclassificate. Lo schema di classificazione rappresenta una concretizzazione del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione.
Lo schema di classificazione sarà concretizzato nell’OEDA. Conformemente alla Strategia, le quattro classi possono essere descritte come segue:
classe D1: specie che rappresentano un grave pericolo per l’uomo, gli animali e l’ambiente e pregiu-
dicano sensibilmente la diversità biologica e il suo uso sostenibile. Viste la loro scarsa diffusione e la disponibilità di misure efficaci, l’obiettivo dell’eradicazione è realistico e quindi l’onere necessario giustificato. Per queste specie occorre elaborare disposizioni ambientali come quelle applicabili ad esempio alle piante infestanti o agli organismi nocivi particolarmente pericolosi nei settori agricolo e
53 Misura 1-2.3 della Strategia
54 È presumibile che le specie alloctone invasive presenti attualmente in Svizzera siano più numerose (la panoramica del 2006 sulle specie alloctone invasive sarà riesaminata e aggiornata prossimamente).
55 Pag. 30 della Strategia
56 Nota: la classe A comprende le specie alloctone non invasive.