Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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5sextiesPer organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente.
Nel diritto vigente, le espressioni «organismi alloctoni» e «organismi alloctoni invasivi» sono entrambe definite solo a livello di ordinanza. La regolamentazione degli organismi alloctoni invasivi a livello di legge presuppone pertanto la loro definizione nella LPAmb.
Il termine «organismi» è già definito nel diritto vigente: si tratta di unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità (art. 7 cpv. 5bisLPAmb). La LPAmb definisce poi gli organismi geneticamente modificati e gli organismi patogeni (art. 7 cpv. 5tere 5quaterLPAmb). Successivamente, all’articolo 7 capoverso 5quinquiessarà inserita la nuova definizione di «organismi alloctoni» e al capoverso 5sextiesquella di «organismi alloctoni invasivi».
L’articolo 3 capoverso 1 lettera f OEDA definisce gli organismi alloctoni come «organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore se: (1) la loro area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza territori d’oltremare) e (2) non sono stati coltivati per un’utilizzazione nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura». L’articolo 3 capoverso 1 lettera h OEDA definisce gli organismi alloctoni invasivi come «organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente». Le nuove definizioni previste nella LPAmb si fondano sulla Strategia nonché sulla terminologia internazionale62 e tengono conto dei più recenti sviluppi della situazione giuridica nell’Unione europea. Sono inoltre compatibili con le disposizioni dell’OEDA e dell’OIConf.
Capoverso 5quinquies: secondo l’articolo 7 capoverso 5quinquiesLPAmb, per organismi alloctoni s’intendono «organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che sono introdotti o importati in un territorio fuori dalla loro area di diffusione naturale». La parte introduttiva del periodo precisa che la classificazione tassonomica dell’organismo è irrilevante: sono infatti contemplati tutti gli organismi di una specie o unità tassonomica inferiore, comprese le «specie» ai sensi della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive (specie, sottospecie o taxon inferiore) e della legislazione sulla protezione delle specie (LPN, LCP e LFSP). Siccome non è un atto sulla protezione delle specie, ma in termini di protezione mette l’accento sulla prevenzione degli effetti nocivi o molesti, la LPAmb parla principalmente di organismi e non di specie.
La definizione di «alloctone» (o «esotiche») imperniata sull’area di diffusione naturale deriva dalla Strategia63. A differenza dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h OEDA, secondo il capoverso 5quinquiesla situazione geopolitica dell’area di diffusione naturale è irrilevante. Anche la definizione del diritto UE si riferisce esclusivamente all’areale naturale, a prescindere dai confini degli Stati nazionali (art. 3 punto 1 del regolamento UE n. 1143/2014). Non è quindi necessario tener conto dei confini politici allo scopo di escludere gli ostacoli al commercio sul mercato interno. Una definizione che, come quella vigente, si orienta ai confini nazionali non sarebbe invece compatibile e genererebbe nuovi attriti.
A differenza della definizione del regolamento UE, si rinuncia a menzionare tutte le parti che servono alla riproduzione dell’organismo (parti, gameti, semi, uova o propaguli) e a specificare che gli organismi comprendono anche gli ibridi, le varietà o le razze. La definizione di «organismi» (art. 7 cpv. 5bisLPAmb) comprende già queste unità biologiche.
La disposizione riguarda la presenza di organismi fuori dalla loro area di diffusione naturale riconducibile in particolare all’importazione accidentale di organismi o all’introduzione deliberata nell’ambito della loro utilizzazione. Entrambe le vie d’introduzione implicano l’intervento dell’uomo; non sono escluse altre forme d’introduzione. Gli organismi che si diffondono in modo naturale (ad esempio per via dell’estensione dell’area di diffusione naturale di una pianta in seguito ai cambiamenti climatici) sono invece esclusi, in altre parole non sono alloctoni per definizione. L’introduzione deve avvenire in un territorio
62 Convention on Biological Diversity (CBD): What are invasive alien species? Consultabile all’indirizzo: https://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml
63 Pag. 4 della Strategia