Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

cui all’articolo 51 capoverso 1 OEDA, che serve a riconoscere precocemente possibili rischi rappresentati tra l’altro da organismi alloctoni invasivi. Il monitoraggio nazionale è di competenza dell’UFAM. I punti di contatto cantonali devono inoltrare all’UFAM i dati generati dai Cantoni attraverso le notifiche e la loro attività di esecuzione e controllo, affinché possano essere impiegati per il monitoraggio nazionale e i compiti di rendicontazione a livello internazionale.

Capoverso 4: alle autorità esecutive va attribuita la competenza di obbligare i detentori di fondi, impianti e oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi alloctoni invasivi importati a eseguire o tollerare le necessarie misure di lotta sul proprio fondo, impianto o oggetto. Tra i detentori di fondi, impianti e oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi alloctoni invasivi figurano anzitutto i proprietari di fondi. Sono però considerati detentori ai sensi di questa disposizione anche gli affittuari, i titolari del diritto di superficie, i locatari e i gestori. Per principio, i proprietari di fondi, i gestori eccetera hanno il diritto di utilizzare i loro fondi o i fondi che gestiscono conformemente alla zona. Affinché essi possano essere obbligati, in determinati casi, a prendere misure di protezione contro gli organismi alloctoni invasivi, distruggendo ad esempio singoli focolai di determinati organismi delle classi D1 e D2, o ad adattare l’utilizzazione dei loro fondi, rinunciando ad esempio a certe specie di piante, secondo l’articolo 164 Cost. occorre una base giuridica sufficientemente precisa a livello di legge a causa della conseguente limitazione della garanzia della proprietà e dei nuovi obblighi non indifferenti per i proprietari dei fondi. Lo stesso vale per i detentori di oggetti, ad esempio di navi che devono essere disinfestate dalle uova di Neogobius melanostomus, un organismo alloctono invasivo, o per i detentori di impianti, ad esempio di centrali idroelettriche. Il capoverso 4 rafforza inoltre l’attuale obbligo di riciclare o smaltire il suolo asportato inquinato da organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA).

Con la presente revisione della LPAmb, la Confederazione intende lottare anche contro gli organismi alloctoni invasivi introdotti accidentalmente o casualmente. Questa disposizione, che consente di ordinare misure di lotta vincolanti per i proprietari, è quindi fondamentale per attuare la Strategia. È importante poter ordinare e attuare misure efficaci ed efficienti per prevenire un’ulteriore diffusione (prevenzione) e ridurre gli effettivi (lotta) in particolare per gli organismi la cui dinamica di diffusione richiede misure che prendano di mira l’intera popolazione, onde evitare effetti di compensazione indesiderati. Se fossero attuate misure solo su una parte delle superfici infestate, queste potrebbero essere ricolonizzate in brevissimo tempo da organismi alloctoni invasivi provenienti dalle superfici non trattate, annullando i successi della lotta ottenuti altrove.

In merito al capoverso 4 occorre però anche precisare che in genere è anche nell’interesse dei detentori stessi adottare misure di lotta, poiché gli organismi alloctoni invasivi possono provocare gravi danni riducendo il valore di un fondo.

Capoverso 5: come la LAgr e la LFo nel settore della protezione dei vegetali, anche la LPAmb deve offrire al Consiglio federale la possibilità di delegare l’emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa ad autorità subordinate (cfr. art. 177 cpv. 2 LAgr e art. 49 cpv. 3 LFo). Nel presente caso sarà però delegato unicamente il compito di emanare prescrizioni concernenti organismi alloctoni invasivi. Questa norma di delega consentirà all’UFAM di emanare ordinanze concernenti misure urgenti limitate nel tempo (n. 1.9.5 sopra). In casi urgenti o in caso di periculum in mora per la diversità delle specie indigene sarà così possibile ordinare misure limitate nel tempo concernenti organismi specifici, che consentono ad esempio di eradicare immediatamente eventuali focolai d’infestazione in Svizzera.

Titolo prima dell’articolo 29g

Sezione 3: Commissioni consultive

Articolo 29g Rubrica abrogata

La sezione 3 «Commissioni consultive» del capitolo sugli organismi comprende un unico articolo (art. 29g). Il titolo della nuova sezione corrisponde quindi alla vigente rubrica dell’articolo 29g, che può essere abrogata.