Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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nuove disposizioni della LPAmb occorrerà valutare e, se del caso, adottare anche complementi puntuali in altre ordinanze (ordinanza del 16 gennaio 199121 sulla protezione della natura e del paesaggio [OPN], ordinanza del 29 febbraio 198822 sulla caccia [OCP] e ordinanza del 24 novembre 199323 concernente la legge federale sulla pesca [OLFP]).
Siccome finora le espressioni «organismi alloctoni» e «organismi alloctoni invasivi» non erano menzionate espressamente nella LPAmb e la definizione di «organismi» all’articolo 7 capoverso 5bisLPAmb è formulata in termini generici, occorre definire tali espressioni all’articolo 7 LPAmb.
Il nocciolo del progetto è la prima parte del periodo del nuovo articolo 29fbiscapoverso 1, che incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni volte a prevenire, combattere e sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi. Questi deve adottare in particolare disposizioni sulle misure di riduzione dell’importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi, l’obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi, gli obblighi di manutenzione e di lotta nonché il coordinamento, da parte della Confederazione, di misure intercantonali (art. 29fbiscpv. 2 LPAmb). Accanto alle disposizioni già in vigore in materia di utilizzazione, come gli obblighi di controllo autonomo, diligenza e autorizzazione e il divieto di utilizzare certe piante e animali alloctoni invasivi, il Consiglio federale deve ora introdurre anche misure di prevenzione e di lotta. L’articolo 29fbiscapoverso 3 LPAmb disciplina le competenze. In linea di principio spetta ai Cantoni adottare le misure necessarie. La Confederazione provvede a misure al confine come pure a determinare o coordinare misure intercantonali. Alle autorità esecutive va inoltre attribuita la competenza di coinvolgere i privati nelle misure di lotta o obbligarli a tollerare tali misure sul loro fondo (art. 29fbiscpv. 4 LPAmb). Il principio vigente, secondo cui, in caso d’inadempienza, il titolare dell’autorizzazione deve farsi carico dei costi dell’eliminazione del danno e del pregiudizio (n. 1.2 sopra), conserva la sua validità.
La Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, già adottata dal Consiglio federale, affronta la problematica in modo globale e considera specie delle più svariate origini tassonomiche. Si tratta quindi di specie che comportano svariati rischi per l’uomo, l’ambiente o l’economia e si distinguono per le loro caratteristiche ecologiche nonché la disponibilità e l’efficacia dei metodi di lotta. Secondo la seconda parte del periodo dell’articolo 29fbiscapoverso 1 LPAmb, a livello di ordinanza bisognerà quindi classificare gli organismi alloctoni invasivi in ordine di priorità, tenendo conto del potenziale di danno e della diffusione delle singole specie, in modo da poter definire misure di prevenzione e di lotta proporzionate e mirate. Questa classificazione dovrà basarsi sullo schema a cascata presentato nella Strategia24, che suddivide le specie alloctone invasive in quattro categorie.
1.5 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Il progetto si fonda sulla Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, adottata dal Consiglio federale il 18 maggio 2016. Per raggiungere gli obiettivi formulati nella Strategia25 e attuare le misure previste26 occorre completare la LPAmb. Anche la Strategia contempla un adeguamento delle basi legali27.
L’evoluzione nel corso degli ultimi decenni ha mostrato che il numero di specie alloctone invasive in Svizzera è in continua crescita28. Le misure di prevenzione e di lotta possono essere attuate con una spesa relativamente contenuta fintanto che tali specie non sono ancora frequenti. Le specie alloctone invasive vanno quindi identificate il più precocemente possibile, in modo da poterle combattere adeguatamente e prevenirne l’importazione con misure efficaci. Più si aspetta, più onerosa e costosa sarà la lotta. Le esperienze fatte con organismi nocivi particolarmente pericolosi nell’ambito della protezione dei vegetali mostrano che gli organismi alloctoni invasivi possono essere eradicati completamente fintanto che non sono ancora ampiamente diffusi. Lo dimostra l’esempio del tarlo asiatico del fusto, eradicato completamente a Winterthur nel 2012. Solo grazie alle misure di eradicazione e monitoraggio adottate immediatamente dalla città di Winterthur e dal Canton Zurigo, l’anno successivo non si riscontrava
21 RS 451.1
22 RS 922.01
23 RS 923.01
24 Pag. 30 e segg. della Strategia
25 Pag. 25 della Strategia
26 Pag. 27 e segg. della Strategia
27 Misura 1-3.1 della Strategia
28 Baur B. & Nentwig W. 2010. Invasive Arten. In: Lachat T, et al. (ed.). Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? Haupt, Berna, pag. 324-348.