Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
che si distingua dall’area di diffusione naturale e sia situato all’esterno della capacità di diffusione naturale della specie.
I commenti precedenti si riferiscono unicamente alla definizione di «alloctono» nella LPAmb. Come finora, spetterà al Consiglio federale stabilire, nell’OEDA e nelle altre ordinanze, quali misure si applicano a quali organismi. È doveroso precisare che il Consiglio federale non ha in particolare l’intenzione di estendere il campo d’applicazione dei «piccoli invertebrati alloctoni» disciplinati nell’OEDA e nell’OI-Conf. Bisognerà stabilire a livello di ordinanza che i relativi obblighi (p. es. l’obbligo di autorizzazione per l’emissione di piccoli invertebrati alloctoni di cui all’art. 17 lett. c OEDA) continuerà ad applicarsi solo ai piccoli invertebrati alloctoni la cui area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza i territori d’oltremare).
È altresì doveroso precisare che la definizione di «alloctono» nella LPAmb non modifica le definizioni affini della LFSP, che utilizza i due aggettivi «allogeno» ed «estraneo».
Capoverso 5sexties: secondo l’articolo 7 capoverso 5sextiesLPAmb, per organismi alloctoni invasivi s’intendono «organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente».
Questa definizione associa il pregiudizio o i danni ai beni da proteggere – la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile nonché l’uomo, gli animali e l’ambiente – alla diffusione dell’organismo alloctono64. Il fatto che tale potenziale di danno sia dimostrato o semplicemente presunto è irrilevante. Concretizzando il principio di precauzione (art. 1 cpv. 2 LPAmb), in questa definizione rientrano anche le specie alloctone potenzialmente invasive. Si rinuncia al criterio del raggiungimento di un’elevata densità di popolazione (cfr. in proposito l’attuale definizione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. h OEDA), poiché singole specie possono causare gravi danni anche se non raggiungono un’elevata densità di popolazione (p. es. la tartaruga palustre americana). Se la diffusione di una specie alloctona non può pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente, la presente definizione legale e le relative misure (a livello sia di legge sia di ordinanza) non sono applicabili.
Titolo prima dell’articolo 29a
Capitolo 3: Organismi
Sezione 1: Utilizzazione di organismi
Secondo l’articolo 7 capoverso 6terLPAmb, per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l’importazione, l’esportazione, la messa in commercio, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento. Il capitolo 3 del titolo secondo della LPAmb prevede ora anche misure contro organismi oggetto di un’«utilizzazione» in senso lato. Si pensi segnatamente alle misure di prevenzione e di lotta contro organismi alloctoni invasivi di cui all’articolo 29fbis capoversi 1 e 2 LPAmb. Per questo motivo, da un lato il titolo del capitolo è modificato da «Utilizzazione di organismi» in «Organismi». Dall’altro il capitolo è suddiviso nelle tre sezioni «Utilizzazione di organismi», «Misure particolari contro gli organismi alloctoni invasivi» e «Commissioni consultive». La sezione «Utilizzazione di organismi» comprende gli articoli 29a-29f LPAmb vigenti, senza alcuna modifica.
Titolo prima dell’articolo 29fbis
Sezione 2: Misure particolari contro gli organismi alloctoni invasivi
La sezione «Misure particolari contro gli organismi alloctoni invasivi» comprende il nuovo articolo 29fbis LPAmb, che incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi (cpv. 1) e di adottare disposizioni corrispondenti (cpv. 2). L’articolo disciplina inoltre le competenze (cpv. 3) e introduce una base per ordinare misure di lotta vincolanti per i detentori di fondi (cpv. 4).
64 Pag. 4 della Strategia