Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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Misure
Controllo Obbligo di Obbligo di lotta Obbligo di lotta Obbligo di Limitazioni dell’utilizall’importa- notifica (eradicazione) (contenimento) manuten- zazione nell’am-Classe zione zione biente
D1 x x x x D2 x x x x x C x x B x
Il controllo all’importazione sarà applicabile in particolare alle specie delle classi D1 e D2; l’obbligo di notifica sarà applicabile solo alle specie della classe D1 e a determinate specie della classe D2; l’obbligo di lotta ai fini dell’eradicazione sarà applicabile alle specie della classe D1; l’obbligo di lotta ai fini del contenimento, compresa la delimitazione delle cosiddette zone infestate, sarà applicabile alle specie della classe D2; l’obbligo di manutenzione per i detentori di fondi, impianti e oggetti sarà applicabile alle specie delle classi D2 e C, a patto che le misure necessarie possano essere eseguite da privati. L’utilizzazione diretta nell’ambiente sarà vietata per tutte le specie delle classi D1, D2 e C; sono eccettuate le misure destinate alla lotta. Utilizzazioni dirette nell’ambiente potranno essere autorizzate a titolo derogatorio nel singolo caso, se il richiedente dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie onde escludere pericoli per l’uomo, gli animali o l’ambiente e pregiudizi per la diversità biologica e il suo uso sostenibile. La regolamentazione delle vie di diffusione sarà applicabile a determinate specie delle classi D1, D2 e C. Per le specie della classe B non sono previste nuove misure. A esse si applicheranno le misure del diritto vigente, ossia l’obbligo di diligenza, il controllo autonomo per i responsabili della messa in commercio e le esigenze relative all’utilizzazione.
Nel singolo caso, il DATEC potrà derogare a questa attribuzione di massima. Potrà ad esempio rinunciare all’obbligo di notifica per una specie della classe D2 già ampiamente diffusa, se tale misura dovesse rivelarsi sproporzionata, dato che da un lato l’obiettivo del riconoscimento precoce non può più essere raggiunto e dall’altro l’ampia diffusione della specie obbligherebbe a inviare e ricevere un numero elevato di notifiche.
La delega al DATEC del compito di emanare e adeguare l’allegato corrisponde alla soluzione dell’OPV, che a sua volta attribuisce ai Dipartimenti competenti il compito di modificare gli allegati dell’OPV contenenti elenchi di specie a cui sono associate misure specifiche (art. 51 cpv. 3 OPV).
1.9.5 Ordinanza dell’UFAM
Se in Svizzera o in una regione di confine è riscontrato un nuovo organismo alloctono potenzialmente invasivo con un potenziale di danno elevato, bisogna poter reagire rapidamente – ossia nel giro di pochi giorni. Potrebbe essere necessario emanare ad esempio un divieto immediato d’importazione, un obbligo di notifica o un obbligo di lotta. In tal caso, la procedura di adeguamento dell’allegato da parte del DATEC sarebbe troppo lunga. Per questo motivo è prevista una norma di delega speciale, che in casi urgenti o in caso di periculum in mora per la diversità delle specie indigene autorizza l’UFAM a ordinare misure limitate nel tempo concernenti organismi specifici, in modo da poter eradicare immediatamente eventuali focolai d’infestazione in Svizzera. A tal fine, in virtù dell’articolo 29fbiscapoverso 5 LPAmb l’UFAM emanerà un’ordinanza dell’ufficio.
Questa possibilità consentirà inoltre all’UFAM, in casi urgenti, di reagire rapidamente alle più recenti conoscenze acquisite in Svizzera e all’estero e ordinare misure supplementari di sorveglianza e di lotta limitate nel tempo concernenti un organismo già iscritto nell’allegato del DATEC, scostandosi dalle misure stabilite appunto nell’allegato del DATEC. Anche in un caso del genere, al termine della durata di validità dell’ordinanza dell’ufficio bisognerà valutare un eventuale adeguamento dell’allegato del DA-TEC.
La delega all’UFAM della competenza di emanare un’ordinanza corrisponde alla soluzione adottata nell’OPV e completa pertanto il sistema collaudato della protezione dei vegetali. L’articolo 52 capoverso 6 PSV prevede varie misure, che possono essere adottate se compare un nuovo organismo nocivo non menzionato nell’allegato 1 o 2 PSV, che potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso. In caso di aumento del pericolo fitosanitario per la Svizzera, l’articolo 52 capoverso 7 lettera c PSV consente inoltre