Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

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forestale, in modo tale che possano essere eliminate completamente mediante il riconoscimento precoce e le misure immediate. L’importazione e la messa in commercio nonché l’utilizzazione diretta nell’ambiente sono vietate. Vige l’obbligo di notifica e di lotta. Un esempio di specie della classe D1 potrebbe essere la rana toro;

 classe D2: specie che rappresentano un grave pericolo per l’uomo, gli animali e l’ambiente e pregiu-

dicano sensibilmente la diversità biologica e il suo uso sostenibile. A causa della loro diffusione o dell’inesistenza di misure, tuttavia, l’obiettivo dell’eradicazione non è realistico o l’onere non è giustificato. Occorre contenere il più possibile queste specie nelle loro aree di diffusione attuali (zone infestate) e impedire la colonizzazione di nuovi territori, tenendo conto delle differenze regionali e stazionali specifiche. L’importazione per la messa in commercio e l’utilizzazione diretta nell’ambiente sono vietate. Al di fuori delle zone infestate vige l’obbligo di notifica e di lotta. Un esempio di specie della classe D2 potrebbe essere la zanzara tigre;

 classe C: specie che causano danni dimostrati e al tempo stesso presentano una dinamica di diffu-

sione tale che le misure devono essere indirizzate all’intera popolazione per evitare effetti di compensazione indesiderati. Ciò presuppone che anche per queste specie siano note misure efficaci ed efficienti per impedirne l’ulteriore diffusione (prevenzione) o per ridurre gli effettivi (lotta). La messa in commercio e l’utilizzazione diretta nell’ambiente sono vietate. Per queste specie, l’obiettivo primario è il contenimento, allo scopo di impedire che possano invadere habitat particolarmente sensibili e meritevoli di protezione. Un esempio di specie della classe C potrebbe essere la balsamina;

 classe B: specie che causano danni da esigui a moderati e per le quali, in base alle loro caratteristi-

che, si possono prevenire pericoli per l’uomo, gli animali o l’ambiente e pregiudizi per la diversità biologica e il suo uso sostenibile mediante l’utilizzazione nell’ambiente conforme alle prescrizioni e alle istruzioni. Per le specie alloctone invasive di questa classe sono note misure efficaci ed efficienti per impedirne l’ulteriore diffusione. L’obiettivo primario è la prevenzione dei danni. Un esempio di specie della classe B potrebbe essere il lauroceraso.

1.9.3 Misure a livello di ordinanza

I nuovi requisiti, le nuove misure e le nuove competenze dovranno essere definiti a livello di ordinanza. In base all’articolo 29fbiscapoverso 2 LPAmb, nell’OEDA dovranno essere disciplinati segnatamente il controllo all’importazione, l’obbligo di notifica, l’obbligo di lotta ai fini dell’eradicazione, l’obbligo di lotta ai fini del contenimento, compresa la delimitazione delle cosiddette zone infestate, l’obbligo di manutenzione per i detentori di fondi, impianti e oggetti, le vie di diffusione degli organismi alloctoni invasivi nonché la fissazione e il coordinamento di misure intercantonali (per le misure cfr. n. 2, art. 29fbiscpv. 2 sotto). Dovranno anche essere valutate e, se del caso, apportate modifiche corrispondenti ad altre ordinanze specifiche, come l’OCP e l’OLFP. Le prescrizioni esecutive sugli organismi alloctoni invasivi contenute nell’OEDA e nell’OIConf, che riguardano tutte l’utilizzazione, vanno mantenute e tutt’al più completate conformemente al progetto.

1.9.4 Allegato dell’ordinanza

Per classificare le specie alloctone invasive in base allo schema a cascata della Strategia dovranno essere compilati elenchi di specie, da inserire nell’OEDA al posto dell’attuale allegato 2 e nelle ordinanze speciali sui mammiferi e gli uccelli cacciabili (OCP) o sui pesci e i gamberi (OLFP). In virtù dell’articolo 48 capoverso 1 della legge del 21 marzo 199757 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il compito di emanare e adeguare gli elenchi di specie dell’allegato dovrà essere delegato al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), che fonderà la classificazione sulle attuali basi scientifiche58. Conformemente all’approccio dinamico del principio a cascata, gli elenchi dovranno essere valutati in base alle conoscenze più recenti sulla nocività e la diffusione delle specie alloctone invasive nonché alle esperienze con le misure di lotta e, se del caso, adeguati tempestivamente, il che è possibile trattandosi di un atto emanato dal Dipartimento.

Nell’elenco, a ciascuna specie dovranno essere associate determinate misure, conformemente al seguente schema:

57 RS 172.010

58 Misura 1-1.1 della Strategia