Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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l’obbligo di manutenzione: l’obbligo di manutenzione si applica alle specie della classe D2, a patto che le misure necessarie possano essere attuate da privati, e a tutte le specie della classe C. Riguarda i detentori di fondi, impianti e oggetti (in merito al termine «detentore» cfr. art. 29fbis cpv. 4 sotto). Questi ultimi devono impedire alle specie menzionate di diffondersi ulteriormente e infestare le superfici confinanti, ad esempio bloccando la dispersione delle sementi delle piante. L’obbligo di manutenzione deve vigere per legge e non essere ordinato nel singolo caso. Concretizza il principio di precauzione (art. 1 cpv. 1 LPAmb) e garantisce che anche i privati contribuiscano a far sì che le specie alloctone invasive combattute sul suolo pubblico non si diffondano ulteriormente attraverso il suolo privato, compromettendo il successo delle misure di lotta. Il rispetto dell’obbligo di manutenzione è controllato dai Cantoni. Se un detentore non lo adempie, il Cantone attua le misure necessarie d’ufficio, previa diffida (addossando i costi al detentore, conformemente al principio di causalità).
Lettera d: in linea di principio, l’adozione delle misure menzionate è di competenza dei Cantoni (cpv. 3). Il coordinamento da parte della Confederazione di misure intercantonali riguarda situazioni in cui è necessario un intervento immediato e coordinato, ad esempio in caso di comparsa in Svizzera di una nuova specie della classe D1 o se la lotta cantonale di una specie delle classi D1 o D2 non è abbastanza efficace. In questi casi, la Confederazione stessa deve stabilire o predisporre le misure necessarie.
L’elenco di cui al capoverso 2 non è esaustivo. Per prevenire, combattere e sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi sono importanti anche le misure concernenti l’utilizzazione deliberata e consapevole di tali organismi già previste dalle ordinanze vigenti. In linea di principio, tali misure vanno mantenute, eventualmente con degli adeguamenti risultanti dal progetto (è possibile p. es. che certe definizioni o certi rimandi debbano essere adeguati alla nuova terminologia). Tali misure sono segnatamente quelle previste dall’OEDA (l’obbligo di diligenza di cui all’art. 6 OEDA, le esigenze relative all’utilizzazione di cui all’art. 15 cpv. 1 OEDA, il divieto di utilizzare organismi alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 OEDA direttamente nell’ambiente, comprese le deroghe di cui all’art. 15 cpv. 2 OEDA, l’obbligo di autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni di cui all’art. 17 cpv. 1 lett. c OEDA, il controllo autonomo per la messa in commercio di cui all’art. 4 OEDA, la sorveglianza dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 48 OEDA, la sorveglianza del mercato di cui all’art. 49 OEDA, i rilevamenti di cui all’art. 50 OEDA, il monitoraggio ambientale di cui all’art. 51 OEDA e la lotta di cui all’art. 52 OEDA). Vi rientrano anche l’obbligo di notifica e autorizzazione dei piccoli invertebrati alloctoni e degli organismi alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 OEDA di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c OIConf e le misure contenute nell’OCP e nell’OLFP.
Capoverso 3: alcune delle misure di cui al capoverso 2 devono obbligatoriamente essere attuate dalla Confederazione per via della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione. Tra di esse figurano le misure al confine menzionate al capoverso 3. Vista la sovranità esecutiva dei Cantoni di cui all’articolo 36 LPAmb, occorre prevedere nella legge anche la possibilità per la Confederazione di determinare e coordinare misure intercantonali. L’adozione delle altre misure necessarie è di competenza dei Cantoni. Questi ultimi saranno quindi competenti in particolare per l’esecuzione delle misure sul territorio cantonale (obbligo di notifica, obbligo di lotta ai fini dell’eradicazione, delimitazione delle zone infestate, obbligo di manutenzione per i detentori e regolamentazione delle vie di diffusione). Questa ripartizione delle competenze corrisponde all’articolo 46 capoverso 1 Cost., che stabilisce che per principio spetta ai Cantoni attuare il diritto federale. Corrisponde anche al sistema della protezione delle foreste: secondo l’articolo 26 capoverso 3 LFo, infatti, al fine di prevenire ed eliminare i danni alla foresta la Confederazione si adopera affinché siano eseguiti provvedimenti al confine e stabilisce e coordina i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese, mentre secondo l’articolo 27 capoverso 1 LFo i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni.
Accanto all’applicazione del diritto nei confronti dei privati mediante decisioni e altri atti amministrativi, come l’informazione e la consulenza, tra gli elementi principali dell’esecuzione del diritto ambientale figura il controllo sull’adempimento dei compiti67. La competenza per l’esecuzione di una misura comprende quindi sempre anche il controllo della sua esecuzione corretta e conforme alle prescrizioni. Le misure di cui all’articolo 29fbiscapoverso 2, che devono essere attuate in permanenza, come l’obbligo di manutenzione, presuppongono controlli periodici o perlomeno a campione. Essendo competenti per buona parte dell’esecuzione delle prescrizioni e delle misure di cui all’articolo 29fbiscapoversi 1 e 2, ai Cantoni è attribuito un importante mandato di controllo, che si distingue dal monitoraggio nazionale di
67 Brunner, Kommentar USG, Vormerkungen zu Art. 36-48, n. marg. 3