Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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è stato aggiornato e sono state aggiunte 12 specie39. Non appena una specie è iscritta nell’elenco dell’Unione, secondo il regolamento UE n. 1143/2014 gli Stati membri devono adottare uno dei seguenti tre tipi di misure:
misure di prevenzione volte a impedire che le specie entrino nell’UE deliberatamente o accidentalmente (art. 14-16 del regolamento UE n. 1143/2014),
misure di rilevamento precoce ed eradicazione rapida volte a impedire che le specie s’insedino (art. 17 del regolamento UE n. 1143/2014) e
misure di gestione volte a eradicare le specie già insediate o almeno a contenerne la diffusione (art. 19 del regolamento UE n. 1143/2014).
Analogamente alla modifica della LPAmb proposta, anche il regolamento UE n. 1143/2014 definisce le «specie esotiche» come specie spostate al di fuori del loro areale (art. 3 punto 1 del regolamento UE n. 1143/2014). Un altro parallelismo sta nel fatto che anche il regolamento UE rappresenta una regolamentazione globale, applicabile in linea di principio a tutte le specie alloctone invasive (art. 2 punto 1 del regolamento UE n. 1143/2014), seppur con deroghe per alcuni ambiti normativi specifici, come la legislazione sulla protezione dei vegetali, e per alcune attività, come la ricerca e la conservazione ex situ, fatte salve le relative autorizzazioni.
Il settore della protezione dei vegetali non sottostà alle disposizioni generali sulle specie alloctone invasive. Per questo motivo, l’Accordo del 21 giugno 199940 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) è irrilevante per il presente progetto. Anche nell’UE le disposizioni generali sulle specie alloctone invasive non si applicano agli organismi nocivi disciplinati dal diritto sulla protezione dei vegetali.
Con la modifica proposta del diritto sulle specie alloctone invasive, quindi, da un lato la Svizzera adempie i suoi impegni in virtù della Convenzione sulla biodiversità e della Convenzione di Berna. Dall’altro si può ritenere che la regolamentazione è sostanzialmente compatibile con il diritto UE vigente. Nell’ambito dell’attuazione, la Confederazione potrà orientarsi alle esperienze dell’UE con il regolamento UE n. 1143/2014, sfruttando le sinergie esistenti, sempre che ciò sia opportuno. Sarebbe logico, ad esempio, vietare anche in Svizzera, in virtù dell’articolo 29f capoverso 2 lettera b LPAmb, la messa in commercio delle 49 specie di animali e piante dell’elenco dell’Unione, onde evitare che la Svizzera diventi una piattaforma del commercio di specie vietate sul territorio dell’UE.
1.8 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
Secondo la LPAmb vigente, l’esecuzione del diritto in materia di organismi è di competenza della Confederazione (art. 41 cpv. 1 LPAmb). I classici compiti esecutivi in quest’ambito comprendono il rilascio di autorizzazioni per attività con organismi patogeni e alloctoni in sistemi chiusi (art. 29b e 29f LPAmb), per l’immissione nell’ambiente di organismi patogeni e alloctoni a titolo sperimentale (art. 29c e 29f LPAmb) e per la messa in commercio di organismi (art. 29d LPAmb). La Confederazione attua inoltre i requisiti in materia di protezione delle specie al confine, previsti dalla Convenzione CITES per la conservazione delle specie e dalle disposizioni sulle importazioni nei settori della caccia e della pesca, che in parte servono anche a proteggere contro le specie alloctone invasive.
In virtù della seconda parte del periodo dell’articolo 41 capoverso 1 LPAmb, secondo cui la Confederazione può far capo ai Cantoni per determinati compiti, nonché dell’articolo 29f LPAmb, nell’OIConf e nell’OEDA il Consiglio federale delega determinati compiti esecutivi ai Cantoni. Secondo il diritto vigente, ai Cantoni spetta in particolare ordinare misure di lotta (art. 52 cpv. 1), sorvegliare il mercato (art. 48 OEDA) e vigilare sull’obbligo di diligenza (art. 49 OEDA) nonché assicurare il finanziamento di tali misure. Anche nei settori della caccia e della pesca, l’esecuzione delle disposizioni sugli organismi alloctoni invasivi compete ai Cantoni.
Il progetto di revisione comporterà un onere supplementare per la Confederazione. L’onere esecutivo aumenterà segnatamente a causa delle misure al confine secondo la prima parte del periodo del nuovo articolo 29fbiscapoverso 3 LPAmb41, del coordinamento intercantonale, dell’elaborazione di strategie di
39Allegato del regolamento di esecuzione: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/first_up-
date_of__IAS_union_list.pdf
40 RS 0.916.026.81
41 Misura 2-2.2 della Strategia