Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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lotta specifiche per singole specie42 e delle misure di lotta di responsabilità della Confederazione43. Aumenterà però soprattutto anche l’onere esecutivo per i Cantoni: secondo la seconda parte del periodo dell’articolo 29fbiscapoverso 3 LPAmb, è a essi che spetta l’esecuzione delle misure di prevenzione e di lotta sul loro territorio. Tra queste misure figurano l’obbligo di notifica44, la lotta ai fini dell’eradicazione45, la lotta ai fini del contenimento, compresa la delimitazione e la sorveglianza delle zone infestate46, nonché la vigilanza sull’obbligo di manutenzione da parte dei detentori di fondi, impianti e oggetti vettori di specie alloctone invasive47. Anche il coordinamento all’interno del Cantone48 è di loro competenza. Dato che l’onere supplementare concreto per i Cantoni dipenderà molto dall’impostazione del diritto esecutivo, la Confederazione li coinvolgerà adeguatamente nella sua elaborazione.
Siccome in base al diritto vigente (art. 52 cpv. 1 OEDA) le misure di prevenzione e di lotta sono formulate in modo molto aperto e i Cantoni sono liberi di decidere quali organismi vogliono combattere con quali misure e con quale intensità, l’onere attuale dei Cantoni per prevenire e combattere gli organismi alloctoni invasivi varia da un Cantone all’altro. Con le misure enumerate sopra, in futuro sarà la Confederazione a indicare ai Cantoni, in base all’articolo 29fbiscapoversi 1 e 2 e alla Strategia, in quali casi intervenire e come. L’onere esecutivo aumenterà soprattutto per i Cantoni che oggi compiono relativamente pochi sforzi per lottare contro gli organismi alloctoni invasivi. In proposito bisogna però ricordare che la richiesta di una strategia nazionale e quindi anche di un rafforzamento della direzione e del coordinamento della Confederazione a livello nazionale è stata avanzata soprattutto dai Cantoni49.
Secondo la prima parte del periodo dell’articolo 29fbiscapoverso 3, la Confederazione si occupa in primo luogo della direzione strategica, oltre che dei compiti esecutivi nell’ambito dell’utilizzazione degli organismi, di cui è responsabile già in virtù del diritto vigente, segnatamente le misure al confine nonché la determinazione e il coordinamento delle necessarie misure intercantonali. I Cantoni assumono invece buona parte della responsabilità operativa in caso di infestazioni in pieno campo, come già previsto nei settori della caccia, della pesca e delle foreste (art. 29fbiscpv. 3, seconda parte del periodo).
La lotta contro le specie alloctone invasive richiede un coordinamento tra le varie autorità e i vari servizi specializzati a livello sia nazionale sia cantonale. A livello nazionale le autorità federali interessate sono l’UFAM, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale della cultura (UFC), l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, in qualità di proprietario e autorità che autorizza gli impianti infrastrutturali nazionali, l’Ufficio federale delle strade (USTRA), il Dipartimento Federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), l’Ufficio federale dell’energia (UFE) nonché l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); occorre inoltre coinvolgere le commissioni extraparlamentari, come la CFSB e la CENU, nonché i Cantoni e le conferenze cantonali, gli istituti di ricerca, le associazioni interessate dalla comparsa di specie alloctone50 e i centri di dati e informazioni51 sulla flora, la fauna, i funghi, i muschi e i licheni. Il coordinamento sarà assicurato dall’autorità federale specializzata nel settore ambientale, l’UFAM. Tra i servizi specializzati cantonali figurano segnatamente quelli della natura e del paesaggio, dell’ambiente, compresa la biosicurezza, della caccia e della pesca, dell’agricoltura e delle foreste. Un’esecuzione efficiente delle nuove norme sulla lotta contro le specie alloctone invasive presuppone un coordinamento tra i servizi specializzati sia a livello nazionale sia all’interno dei Cantoni.
A livello nazionale è prevista la costituzione di un’organizzazione per l’attività d’informazione e coordinamento sulle specie alloctone invasive, incaricata di garantire che le autorità e i servizi specializzati a livello nazionale siano informati sulla situazione attuale in relazione alle specie presenti e attese nonché sulle possibilità di prevenzione e di lotta e sia possibile uno scambio di esperienze sull’attuazione delle misure della Strategia52.
42 Misura 3-1.1 della Strategia
43 Misura 3-1.2 della Strategia
44 Misura 1-1.2 della Strategia
45 Misura 3-1.1 della Strategia
46 Misura 3-1.2 della Strategia
47 N. 3.4.3 della Strategia
48 Misura 1-2.3 della Strategia
49 Pag. 22 della Strategia
50 Cfr. n. 1.2.3 e allegato 1 della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive
51 www.infospecies.ch
52 Misura 1-2.1 della Strategia