Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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Articolo 29fbis
1Il Consiglio federale emana prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi, tenendo conto in particolare del potenziale di danno e della diffusione degli organismi.
2Il Consiglio federale emana in particolare prescrizioni su:
a. le misure di riduzione dell’importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi;
b. l’obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi;
c. gli obblighi di manutenzione e di lotta;
d. il coordinamento da parte della Confederazione di misure intercantonali.
3La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce le misure intercantonali e le coordina; i Cantoni adottano le altre misure necessarie.
4I detentori di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi alloctoni invasivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione o tollerare tali misure.
5Il Consiglio federale può affidare l’emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa concernenti organismi alloctoni invasivi a uffici federali del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Capoverso 1, prima parte del periodo: l’articolo 52 capoverso 1 OEDA vigente contiene già un mandato di prevenzione e di lotta rivolto ai Cantoni, ma si tratta di un mandato formulato in modo molto aperto. Di conseguenza, attualmente la lotta contro gli organismi alloctoni invasivi è eterogenea e insufficiente, da un lato perché manca una base legale vincolante adeguata per adottare importanti misure di prevenzione e di lotta e dall’altro perché le disposizioni della Confederazione non sono abbastanza concrete e di conseguenza le misure di lotta dei Cantoni non hanno la portata necessaria né le stesse priorità, il che impedisce un coordinamento, riducendone sensibilmente l’efficacia. È pertanto necessario che la prima parte del periodo del capoverso 1 obblighi la Confederazione a emanare prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi e il capoverso 2 stabilisca le misure che deve obbligatoriamente disciplinare. Siccome tali prescrizioni comporteranno un onere supplementare in parte notevole per i Cantoni, a seconda dell’impostazione concreta, la Confederazione li coinvolgerà adeguatamente nella loro elaborazione.
Il mandato di emanare prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi attribuito al Consiglio federale nella prima parte del periodo del capoverso 1 è di carattere obbligatorio. Nell’adempiere questo mandato, il Consiglio federale deve attenersi agli articoli 78 capoverso 4 e 74 capoversi 1 e 2 Cost., che stabiliscono che la Confederazione deve proteggere le specie minacciate di estinzione ed emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Al contempo si applicano i principi di cui all’articolo 29a capoverso 1 LPAmb, secondo cui gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo da non mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente (lett. a) e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (lett. b).
Capoverso 1, seconda parte del periodo: nell’emanare le prescrizioni previste nella prima parte del periodo, secondo la seconda parte del periodo del capoverso 1 il Consiglio federale deve tener conto in particolare del potenziale di danno e della diffusione degli organismi. Questa disposizione mira a sancire il principio a cascata, che garantisce l’adozione delle giuste misure di prevenzione e di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi, nel rispetto delle specie e del principio di proporzionalità (n. 1.9.2 sopra).
Capoverso 2: il capoverso 2 stabilisce le principali misure che il Consiglio federale deve disciplinare a livello di ordinanza per prevenire, combattere e sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi. Le misure specifiche da prendere per i singoli organismi saranno precisate dal DATEC negli elenchi riportati nell’allegato dell’OEDA e nelle altre ordinanze, come l’OCP e l’OLFP (cfr. n. 1.9.4.). Per garantire un’attuazione uniforme e corretta delle misure, l’UFAM elabora aiuti all’esecuzione, che descrivono i metodi e gli strumenti di lotta necessari per le singole specie.
Lettera a: oltre al controllo delle importazioni di piante e animali vivi, tra le misure di riduzione dell’importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi figura in particolare il controllo delle importazioni di merci che possono contenere determinate specie alloctone invasive delle classi D1 e D2. L’introduzione deliberata di specie alloctone invasive delle classi D1 e D2 è disciplinata dalle