Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
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Già oggi spetta ai Cantoni prevenire e combattere gli organismi alloctoni invasivi (art. 52 cpv. 1 OEDA). I costi che non possono essere addebitati al responsabile in base all’articolo 53 OEDA sono a loro carico. In altre parole, a seconda del loro impegno i Cantoni sostengono già oggi spese in parte ingenti per prevenire e combattere gli organismi alloctoni invasivi. Il progetto comporterà maggiori uscite per i Cantoni, dal momento che spetterà soprattutto a loro attuare le misure di prevenzione e di lotta necessarie. L’approccio coordinato su scala nazionale garantirà però un impiego dei mezzi più efficiente rispetto a oggi. Occorre inoltre tener presente che, di norma, più si aspetta, più costose saranno le misure di lotta. Il progetto mette quindi l’accento sul miglioramento del riconoscimento precoce e la lotta tempestiva contro i focolai d’infestazione. Il rapporto tra i compiti e l’onere sarà quindi favorevole sia per la Confederazione sia per i Cantoni.
1.7 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
La Convenzione delle Nazioni Unite del 5 giugno 199233 sulla diversità biologica (Convenzione sulla biodiversità; CBD), ratificata dalla Svizzera nel 1994 ed entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1995, chiede alle Parti di vietare, controllare ed eradicare l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie (art. 8 lett. h CBD). Conformemente a questa disposizione, nel 2002 la sesta Conferenza delle Parti ha adottato la decisione VI/23 sulle specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, che ribadisce l’importanza di strategie e piani d’azione nazionali sulle specie alloctone invasive e stabilisce principi guida per prevenirne l’importazione e mitigare gli impatti34.
In occasione della decima conferenza, tenutasi a Nagoya nel 2010, le Parti della CBD si sono accordate sui 20 obiettivi di Aichi per la biodiversità. Per ridurre la pressione sulla biodiversità e promuoverne l’uso sostenibile è stato formulato l’obiettivo 9, che chiede che, entro il 2020, le specie alloctone invasive e le loro vie d’importazione siano identificate e classificate in ordine di priorità, le specie prioritarie siano controllate o eradicate e siano adottate misure per gestire i percorsi, in modo da prevenire l’importazione e l’insediamento di specie alloctone invasive35. Per quanto riguarda le specie alloctone invasive, la Global Invasive Alien Species Information Partnership (GIASIP) sostiene la Svizzera nell’attuare l’articolo 8 lettera h CBD. Nell’ambito della GIASIP, la Svizzera si è impegnata a promuovere lo scambio internazionale di informazioni sulle specie alloctone invasive e adempie questo impegno con l’adesione, decisa nel 2016, al Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Questa banca dati internazionale offre ai ricercatori, alle autorità e al pubblico l’accesso a dati e informazioni sullo stato e l’evoluzione della biodiversità regionale e mondiale.
Anche la Convenzione del 19 settembre 197936 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna), ratificata dalla Svizzera nel 1981 ed entrata in vigore il 1 giugno 1982, obbliga la Svizzera a una cooperazione internazionale in materia di specie alloctone invasive. La Svizzera è tenuta in particolare a controllare severamente l’introduzione delle specie non indigene (art. 11 cpv. 2 lett. b della Convenzione di Berna).
L’UE ha emanato atti normativi in materia di specie alloctone invasive, che però non hanno alcun carattere vincolante per la Svizzera. Il regolamento n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,37 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (regolamento UE n. 1143/2014), entrato in vigore il 1 gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione. Il cardine del regolamento UE è l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (elenco dell’Unione) di cui all’articolo 4 punto 1, riesaminato continuamente e globalmente. L’elenco dell’Unione iniziale, elaborato il 3 agosto 2016, conteneva 37 specie di animali e piante38. Nel frattempo
33 RS 0.451.43
34 CBD, COP6 Decision VI/23, Guiding Principles for the Prevention, Introduction and Mitigation of Impacts of Alien Species that Threaten Ecosystems, Habitats or Species.
35 I 20 obiettivi di Aichi per la biodiversità sono consultabili all’indirizzo: http://www.sib.admin.ch/de/biodiversitaetskonvention/die-konvention/der-strategische-plan/die-aichi-biodiversitaetsziele/index.html
36 RS 0.455
37 Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CE- LEX:32014R1143&qid=1536221102401&from=IT
38 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CE- LEX:32016R1141&qid=1536220914474&from=IT