Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine

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nell’ambiente (all. 2 OEDA). È però stato introdotto anche l’obbligo di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni destinati all’utilizzazione diretta nell’ambiente (art. 25 lett. c OEDA). Il Consiglio federale ha così ridotto ulteriormente il rischio di diffusione di organismi alloctoni in seguito ad attività deliberate (messa in commercio, emissione) e corretto le disposizioni lacunose della LPN sulla protezione della fauna e della flora indigene contro le specie alloctone invasive.

Secondo l’articolo 29a capoverso 3 LPAmb e l’articolo 15 capoverso 4 OEDA, sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle foreste, la caccia e la pesca: le disposizioni dell’OEDA rappresentano quindi una regolamentazione suppletiva. Con la revisione dell’OEDA del 2008, tuttavia, per quanto riguarda la regolamentazione delle specie alloctone alle norme sulla protezione della natura si sono sovrapposte norme sulla protezione dell’ambiente18.

Con la revisione totale dell’ordinanza del 9 maggio 201219 sull’impiego confinato (OIConf) e, contemporaneamente, la revisione parziale dell’OEDA20, il Consiglio federale ha esteso il campo d’applicazione dell’OIConf alle piante e agli animali alloctoni invasivi nonché ai piccoli invertebrati alloctoni. Anche nei sistemi chiusi, ossia in laboratorio o in altri impianti chiusi (p. es. le serre), l’utilizzazione di specie alloctone invasive sottostà pertanto a requisiti più severi.

Con queste modifiche dell’OEDA e dell’OIConf, il Consiglio federale ha concretizzato il principio di precauzione in relazione alle attività deliberate con specie alloctone invasive. Le disposizioni attuano inoltre il principio di causalità: in caso d’inadempienza, il titolare dell’autorizzazione deve infatti farsi carico dei costi dell’accertamento del danno, del pregiudizio e del loro rapporto di causalità nonché dei costi della protezione contro il danno e il pregiudizio e della loro eliminazione (art. 2 LPAmb e art. 53 cpv. 1 OEDA).

1.3 Le lacune del diritto vigente

Di fronte al continuo aumento del numero di specie alloctone invasive in Svizzera, la normativa vigente, costituitasi nel corso degli anni (cfr. n. 1.2), risulta lacunosa e non sufficientemente armonizzata. In particolare, le disposizioni vigenti disciplinano solo l’utilizzazione deliberata, ossia consapevole, di organismi nell’ambiente nonché l’emissione attiva e la messa in commercio di specie animali e vegetali alloctone. Nel diritto vigente in materia ambientale mancano invece misure di prevenzione contro l’importazione e la diffusione accidentali di specie alloctone invasive come pure misure di lotta vincolanti a livello federale. Tali misure sono però indispensabili per attuare gli obiettivi della Strategia.

L’articolo 52 capoverso 1 OEDA vigente, che incarica i Cantoni di lottare in generale contro gli organismi che potrebbero mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, si è rivelato insufficiente. È infatti emerso che, a causa della norma formulata in modo molto aperto, spesso i Cantoni attuano misure di lotta solo puntualmente e senza alcun coordinamento tra di loro. Inoltre, il fatto che manchino le basi legali per ordinare misure di lotta vincolanti per i proprietari di fondi impedisce di coinvolgere nelle misure necessarie tutti gli attori. A causa dell’impossibilità di coinvolgere in modo coordinato e con un onere adeguato nella lotta contro le specie alloctone invasive tutti gli attori rilevanti, gli sforzi si rivelano inadeguati e inefficienti, dal momento che le specie alloctone invasive possono di nuovo diffondersi rapidamente dai luoghi in cui non sono combattute e infestare regioni in cui sono già state combattute. Una lotta efficiente presuppone quindi un approccio coordinato su scala nazionale, come previsto anche a livello internazionale e nella Strategia.

1.4 La normativa proposta

L’attuazione delle misure previste nella Strategia presuppone alcuni adeguamenti del diritto federale vigente. È necessario completare il capitolo della LPAmb dedicato agli organismi (art. 29a e segg. LPAmb) con disposizioni specifiche sugli organismi alloctoni invasivi. Conformemente all’approccio vigente (LPAmb e OEDA intese quali regolamentazioni suppletive) non vi è alcun bisogno di modificare le disposizioni specifiche sulla protezione delle specie contenute in altre leggi federali (LPN, LCP e LFSP).

In base alle nuove disposizioni a livello di legge occorrerà inserire le necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza. A tale fine è prevista principalmente una modifica nell’OEDA. Sempre in base alle

18Griffel/Rausch, Kommentar USG, Ergänzungsband, Art. 29f N. 7

19 RS 814.912

20 RU 2012 2777