Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200288 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, come la presente, sotto forma di legge federale.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Con l’articolo 29fbiscapoverso 3, che stabilisce che la Confederazione provvede a misure al confine come pure a determinare o coordinare misure intercantonali, il progetto contiene una disposizione che implica nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi ed è quindi subordinato al freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Secondo l’articolo 74 capoverso 1 Cost. spetta alla Confederazione emanare le prescrizioni necessarie per proteggere l’uomo e il suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Un approccio coordinato a livello nazionale è indispensabile in particolare per prevenire, combattere e sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi. Il progetto è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 43a capoverso 1 Cost.
Siccome però nell’ambito della prevenzione, della lotta e della sorveglianza degli organismi alloctoni invasivi la Confederazione non ha bisogno di altre competenze al di là della sua funzione di regolamentazione e coordinamento, ai Cantoni deve essere concesso un certo margine di manovra nell’attuare il diritto federale e i Cantoni devono poter garantire l’esecuzione in ampia misura con l’infrastruttura esistente, il progetto sarà attuato nell’ambito del federalismo esecutivo (art. 46 cpv. 1 Cost.).
Il progetto comporterà maggiori uscite per i Cantoni, dal momento che spetterà soprattutto a loro attuare le misure di prevenzione e di lotta necessarie. A essere particolarmente colpiti saranno i Cantoni che attualmente investono poco in questo settore e in futuro, a causa dell’approccio coordinato a livello nazionale, dovranno impegnarsi di più. Si rammenta però che già oggi i Cantoni hanno il compito di prevenire e combattere gli organismi alloctoni invasivi (art. 52 cpv. 1 OEDA). I costi generati sono prevalentemente a loro carico dato che, secondo l’articolo 53 OEDA, solo una piccola parte di essi può essere addebitata al responsabile. Sarà quindi mantenuto il sistema di finanziamento attuale. L’equivalenza fiscale del progetto è così garantita (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).
5.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non contiene disposizioni su nuovi sussidi.
5.7 Delega di competenze legislative
L’articolo 29fbiscapoverso 1 incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi. Questa delega è giustifica dalle disposizioni della Costituzione (art. 74 cpv. 1 e 78 cpv. 4 Cost.) e dal fatto che, essendo una legge quadro, la LPAmb contiene già norme di delega analoghe.
5.8 Protezione dei dati
In passato è emerso che per combattere e sorvegliare efficacemente gli organismi alloctoni invasivi devono in parte essere rilevati e impiegati dati sui fondi interessati. L’articolo 52 capoverso 2 OEDA contiene già una base per trasmettere tali dati. Questa disposizione consente inoltre espressamente ai Cantoni di allestire un catasto pubblico dei siti in cui sono presenti organismi alloctoni invasivi.
88 RS 171.10