Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine
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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione
Inoltre, asut, economiesuisse, Salt, Swisscom e Swisscom Directories desiderano abrogare i
capoversi 3‒5 proposti e mantenere le disposizioni attuali, poiché la collaborazione tra il
concessionario del servizio universale e gli altri fornitori ha dato buoni risultati da molti anni ed è in linea con i principi dell’orientamento ai costi.
Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d’emergenza
AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, AGV, SZ, UR, VD, VS, ZH, CSP, CDS, GVTG, GVZG, Inclusion Handicap, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, FSS, SGVSO e UCS
propongono di non limitare la regolamentazione delle chiamate d’emergenza alla localizzazione, bensì di estenderla ad eventuali dati aggiuntivi includendo le applicazioni per le chiamate d’emergenza (soprattutto per le persone audiolese o con problemi di linguaggio). Tutti i dati aggiuntivi devono essere elaborati dal servizio di localizzazione e messi a disposizione dei sistemi di gestione degli interventi attraverso un’interfaccia uniforme. Questa proposta potrebbe essere eventualmente presa in considerazione anche all’articolo 29b.
Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco
asut, Swisscom e Swisscom Directories approvano gli adeguamenti proposti. ZIP.ch propone un nuovo capoverso 1bisconcernente modifiche, aggiunte o soppressioni di iscrizioni che dovrebbero essere comunicate ai fornitori di servizi di telecomunicazione interessati.
Art. 34b Portabilità dei numeri: costi
Nei suoi pareri, ACSI+ chiede che, a tutela della concorrenza leale, i costi associati alla portabilità dei numeri non si ripercuotano direttamente sui clienti.
Art. 34d Portabilità dei numeri: obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione
ACSI+ richiede che la portabilità dei numeri venga effettuata al più tardi entro l’ultimo giorno del periodo di disdetta. Se il fornitore non rispetta questo termine, sarà obbligato a pagare al cliente un indennizzo. In questo modo ai fini di una concorrenza aperta si evita che i clienti siano scoraggiati dal cambiare fornitore. La libera scelta del fornitore è indispensabile e deve sempre essere garantita.
Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione
Il Cantone ZH ritiene che l’introduzione dell’obbligo di sede o di stabile organizzazione sia importante per il perseguimento penale. Secondo l’ombudscom, sarà così possibile condurre in modo efficace le procedure con i fornitori di servizi a valore aggiunto e, in particolare, imporre la riscossione di tasse in via esecutiva.
Art. 38 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto
Economiesuisse, asut, Salt, SUISSEDIGITAL+, Swisscom e UPC ritengono che l’obbligo di
indagine sancito dalla disposizione sia difficilmente praticabile per i fornitori di servizi di
telecomunicazione. Inoltre, tale obbligo comporta una disparità di trattamento tra le varie categorie di servizi a valore aggiunto. La disposizione proposta deve pertanto essere soppressa.
Secondo l’articolo 38 capoverso 3 dell’OST i fornitori di servizi di telecomunicazione devono informare i clienti su come trovare i fornitori di servizi a valore aggiunto tramite gli elementi d’indirizzo utilizzati