Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine
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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione
Art. 10a Tariffe per il roaming internazionale e il suo sblocco
Economiesuisse, USAM, asut, Salt, SUISSEDIGITAL+, Sunrise, Swisscom e UPC sostengono
che vi sono problemi sia tecnici che pratici nell’attuazione delle nuove misure. Queste richiederebbero di stilare un inventario dei dispositivi terminali, senza poterne garantire la completezza. Per un
fornitore di servizi di telecomunicazione, il dispositivo terminale utilizzato non sarebbe facilmente visibile o identificabile a livello di rete. Ciò accadrebbe soprattutto se un dispositivo terminale non è stato ottenuto direttamente dal fornitore di servizi di telecomunicazione, ma solo la scheda SIM
utilizzata in tale dispositivo. Di conseguenza, non sarebbe possibile distinguere tra dispositivi terminali in grado di ricevere le informazioni in questione o meno. Questa incertezza sulla possibilità di
trasmettere immediatamente e gratuitamente (attualmente tramite SMS) l’informazione al dispositivo terminale utilizzato quando passa a una rete estera comporterebbe automaticamente il blocco
dell’accesso.
Esisterebbe quindi il rischio che i servizi di roaming non possano essere utilizzati all’estero, il che a sua volta metterebbe a dura prova i call center e, in ultima analisi, la reputazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Dal punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati, un tale inventario è discutibile. Le attuali possibilità per il controllo dei costi e la disattivazione sarebbero sufficienti. La nuova misura dovrebbe quindi essere abrogata (SGV, asut, Salt) o limitata ai servizi dati
(SUISSEDIGITAL+). economiesuisse vede la possibilità di proporre offerte che tengano conto dell’impossibilità d’informare e di introdurre obblighi d’informazione (per quanto riguarda limiti, opzioni; idea anche di Sunrise, UPC). Swisscom propone di limitare l’obbligo ai dispositivi terminali di propria distribuzione.
Per ACSI+ le misure non sono sufficienti. Chiede l’introduzione di limiti massimi di prezzo unilaterali, un limite attivo standard più basso, che le opzioni di roaming acquistate siano valide a tempo
indeterminato e che non possano essere prenotate solo tramite le reti mobili. Inoltre, il roaming via satellite (in aereo e in mare) dovrebbe essere disattivato in modo standard. Analogamente, si
dovrebbe esaminare una regolamentazione analoga per quanto riguarda i Paesi e le regioni in cui l’uso della rete di radiocomunicazione mobile può causare costi eccessivamente elevati.
Art. 10b Modalità di fatturazione del roaming internazionale
Economiesuisse, asut e Swisscom ritengono che la disposizione possa essere applicata soltanto se deve essere calcolata una rimunerazione, e che la prova prevista per giustificare l’impossibilità di rispettare il metodo di fatturazione stabilito vada fornita solo all’UFCOM.
ACSI+ richiede il rimborso dei costi di roaming sostenuti in Svizzera (ad es. nelle zone di confine).
Art. 10c Servizi di roaming internazionale di fornitori terzi
USAM, asut, Salt, SUISSEDIGITAL+, Sunrise e UPC sostengono che ciò richiederebbe
l’implementazione di tecnologie e la gestione di servizi per cui non vi sarebbe una domanda o che sarebbero già tecnicamente obsoleti. Anche gli aspetti legati alla sicurezza parlerebbero a sfavore di tale approccio. Le soluzioni innovative non vanno però impedite attivamente.
Art. 10d Opzioni per prestazioni di roaming internazionale
USAM, economiesuisse, asut, SUISSEDIGITAL+, Swisscom e UPC sostengono che la
disposizione vada abrogata senza sostituzione (USAM, SUISSEDIGITAL+, UPC) o che sia perlomeno adeguata come l’articolo 10b in modo che si applichi solo se l’utilizzo può avere un impatto sulla fatturazione, ad esempio, escludendo gli abbonamenti con unità incluse, dove deve essere pagato solo il costo dell’abbonamento e non possono essere addebitati costi aggiuntivi (economiesuisse,