Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine
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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione
Art. 28 Istradamento delle chiamate d’emergenza
AI, AR, BL, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG,
GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS propongono di sostituire il termine «centrale d’allarme» con il termine «centrale di emergenza».
Gli stessi partecipanti e il Cantone ZG farebbero piuttosto riferimento all’articolo 28 AP-ORAT invece di elencare esplicitamente in questo punto i singoli servizi di emergenza.
Secondo asut, economiesuisse, SUISSEDIGITAL, Swisscom, Swisscom Directories e UPC va
formulata una riserva per l’istradamento nei casi in cui, per motivi tecnici, non è possibile assegnare una zona d’intervento a una chiamata d’emergenza.
Il Cantone ZG propone di comminare una pena convenzionale in caso di violazione dell’obbligo di istradamento o di procedere al ritiro della concessione in caso di recidiva.
Art. 29 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: in generale
Secondo AI, AR, BL, GE, GL, GR, FR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS, la localizzazione di
tutte le chiamate d’emergenza dovrebbe essere garantita conformemente all’articolo 28 AP-ORAT.
economiesuisse, USAM, SUISSEDIGITAL+ e UPC propongono che le funzioni di localizzazione siano nuovamente disattivate alla fine di una chiamata d’emergenza solo se ciò è possibile a livello tecnico e in modo automatico. Inoltre, va abrogata la competenza dell’UFCOM di designare altri servizi di chiamata d’emergenza autorizzati alla localizzazione.
Art. 29a Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi supplementari per i concessionari di telecomunicazione mobile
AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, Inclusion Handicap, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, FSS, SGVSO e UCS
non intendono limitare gli obblighi derivanti da questa disposizione a eCall112 e AML (Advanced Mobile Location), ma desiderano estenderli, oltre ai concessionari di radiocomunicazione mobile,
anche a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione e ad altri fornitori di servizi. Va nella stessa direzione anche il Cantone ZG, che vorrebbe veder regolamentati, oltre alla localizzazione, anche altri dati aggiuntivi.
asut, economiesuisse, Salt, Sunrise, Swisscom e Swisscom Directories propongono di abrogare
il capoverso 1 e di mantenere l’attuale organizzazione decentralizzata di eCall112. Inoltre, vorrebbero trasformare l’obbligo di elaborare e trasmettere l’AML in un diritto riguardante in generale la
funzionalità di localizzazione specifica del dispositivo. Eventualmente chiedono di organizzare l’AML in modo decentrale, come già avviene per eCall112.
Anche Economiesuisse, SGV, SUISSEDIGITAL+ e UPC si esprimono a favore della soppressione dell’AML o della sua trasformazione in un diritto nel senso succitato.
Art. 29b Localizzazione delle chiamate d’emergenza: servizio di localizzazione
AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG,
GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS accolgono con favore la regolamentazione del servizio di localizzazione. Tuttavia, non andrebbe limitata alla localizzazione ma estesa a ulteriori dati sulle chiamate di emergenza.