Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine

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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione

Art. 23c Misure della SECO in caso di violazione della LCSl

La Città di Losanna sostiene che, oltre alle chiamate in entrata, dovrebbero essere bloccate anche quelle in uscita se vi è il sospetto di un comportamento sleale ai sensi della LCSl. Inoltre, le

informazioni sul nome e sull’indirizzo del proprietario in questione devono essere ottenute sulla base della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni (LSCPT) e non, come previsto, tramite la SECO.

FRC e SKS chiedono l’abrogazione del capoverso 2 allo scopo di proteggere i consumatori. Solo la fine delle pratiche abusive è un motivo sufficiente per rimuovere un blocco o evitare di bloccare un numero. A loro avviso, un blocco di almeno 20 giorni sarebbe appropriato, ma idealmente l’utente del servizio contestato dovrebbe dimostrare il rispetto della LCSl affinché il blocco possa essere revocato.

asut e Swisscom sostengono che la SECO dovrebbe contattare direttamente ed esclusivamente il FST che è subito in grado di bloccare autonomamente il numero e fornire le informazioni desiderate sul relativo titolare. Prima che la SECO presenti una richiesta, va quindi chiarito se si tratta di un numero trasferito o meno, in seguito la richiesta va indirizzata al FST competente. Anche se il testo proposto dal Consiglio federale potrebbe essere inteso in questo modo, si ritiene opportuno

riformularlo più chiaramente.

Art. 28 Servizi d’emergenza

AI, AR, BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, ZG, AGV, CSP, CDS, GVTG,

GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO, UCS richiedono che i numeri brevi dei servizi d’emergenza continuino ad essere elencati come nella legislazione vigente. Menzionando esplicitamente questi numeri nelle decisioni di attribuzione, non si mira ad ottenere alcun effetto pubblicitario. Quale servizio di chiamata d’emergenza disponga di quale numero deve essere noto non solo al destinatario della decisione, ma anche al pubblico.

Art. 34 Obbligo d’informare

AI, AR, BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS,

CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO, UCS sottolineano che, per quanto riguarda l’obbligo per i titolari dei numeri d’emergenza di certificare annualmente all’UFCOM le chiamate ricevute, è sufficiente che il concessionario del servizio universale, che fornisce il servizio ai sensi dell’articolo 29b AP-OST, comunichi i dati rilevanti. Questo perché le centrali di emergenza non sono in grado di fornire dati di migliore qualità e perché ciò comporterebbe oneri notevoli.

Il Cantone ZG richiede lo stesso a livello di contenuto. Il capoverso 1 va adattato in modo tale che, oltre ai titolari dei numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizi ai sensi dell’articolo 33, siano esclusi anche i servizi di chiamata d’emergenza ai sensi dell’articolo 28. Inoltre, auspica un

capoverso 3, in base al quale il concessionario del servizio universale che gestisce il servizio ai sensi dell’articolo 29b OST deve fornire il certificato.

Art. 54 Numeri brevi

Keystone e SDA-ATS sostengono che «Sport164» è un servizio privo di abusi. Tuttavia, a causa della soppressione del numero breve 164 proposta dall’UFCOM, saranno costretti a mettere fuori servizio «Sport164» il 31 dicembre 2022. Rinviano all’articolo 54 capoverso 2 AP-ORAT o alla

scadenza per il numero breve 140 e chiedono che tutti i numeri brevi menzionati all’articolo 54

possano rimanere in funzione finché i titolari rinunceranno all’esercizio, ma non oltre il 31 dicembre 2025.