Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine
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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione
Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un certificato di capacità
Il Cantone ZG vorrebbe sapere cosa si intende per «bassa potenza» al capoverso 2 lettera b.
Art. 9 Controllo degli impianti di radiocomunicazione
Secondo il Cantone ZG il rapporto esplicativo in merito al capoverso 1 non è chiaro. Da un lato, si potrebbe intendere che si rinvia due volte al controllo da parte dell’UFCOM, e dall’altro che il controllo sia sostituito da una notifica o da un certificato di capacità.
Art. 30 Concessione per le prove di radiocomunicazione
Secondo il parere del Cantone VD, le concessioni di radiocomunicazione, in particolare la «concessione per le prove di radiocomunicazione» di cui all’articolo 30 ORad, devono essere rilasciate tenendo conto delle possibili ripercussioni delle relative frequenze sulla salute pubblica e sull’ambiente. Occorre sviluppare gli strumenti necessari per la loro valutazione. Anche l’articolo 15 ORad va precisato in questo senso. Inoltre, l’articolo 30 capoverso 2 deve essere completato in modo che, in seguito alle prove, le autorità competenti siano informate in merito agli effetti sulla salute e sull’ambiente delle frequenze testate.
Art. 32 Obbligo di notifica
L’AeCS parte dal presupposto che ogni singolo pilota che utilizza una frequenza di radiocomunicazione aeronautica debba notificarsi presso l’UFCOM. Una tale regolamentazione sarebbe sproporzionata. Per il traffico aereo propone quindi che ogni proprietario di un aeromobile dotato di un dispositivo radio aeronautico sia obbligato a notificarsi. Pertanto per i piloti svizzeri si applicherebbe la stessa regolamentazione come quella giustamente prevista per i piloti stranieri.
Art. 41 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica
L’AeCS non considera appropriato rinviare al documento «Acceptable means of compliance and guidance material». Tale documento, pubblicato dall’EASA, non è giuridicamente vincolante. Inoltre, esiste esclusivamente in inglese, diversamente dai regolamenti UE. Ciò non è compatibile con il principio secondo cui le norme giuridicamente vincolanti devono essere disponibili nelle lingue ufficiali. Il documento dell’EASA in questione non è reperibile dove indicato nella nota 24 del progetto di ordinanza. Il link a www.easa.europe.eu > regulations > Aircrew conduce semplicemente a tutti i regolamenti che riguardano il personale aeronautico. Tuttavia, sul sito dell’EASA non esiste alcun documento pubblicato il 15 dicembre 2011 o il 27 agosto 2019. L’EASA ha invece iniziato a pubblicare i documenti AMC e Guidance Material insieme alle disposizioni di legge vincolanti nelle cosiddette «Easy Access Rules». Tutti i rinvii ai documenti AMC o Guidance Material devono pertanto essere soppressi senza sostituzione dall’articolo 41.
Art. 43 Diritti derivanti dai certificati di capacità
L’USKA sottolinea che le modalità di funzionamento digitale non si limitano da tempo alla telescrivente o alla trasmissione dati a pacchetti (packet radio). Così l’UFCOM ha più volte concesso ai
radioamatori di utilizzare nuovi metodi di trasmissione digitale come Pactor, PSK, Olivia, FT8, DMR, C4FM, D-Star, TCP/IP, UDP, 802.11, DVB, DVB-S ecc. Per poter continuare a far fronte ai rapidi cambiamenti delle nuove procedure e dei nuovi programmi, risulta indispensabile riformulare
l’articolo 43. Pertanto, nei capoversi 1 e 2, le espressioni «telescrivente» e «trasmissione dati a