Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine

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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione

3 Commenti alle disposizioni dei progetti di ordinanza

3.1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione

Il Cantone GE accoglie con favore l’esclusione dalla cerchia dei fornitori di servizi di

telecomunicazione, prevista dall’articolo 2 OST, dei gruppi costituiti allo scopo di trasmettere

informazioni nell’ambito di uno specifico scambio d’informazioni.

Art. 3 Registrazione

Gli obiettivi della liberalizzazione e della semplificazione amministrativa (abolizione dell’obbligo di notifica per i servizi di telecomunicazione e dell’obbligo generale di concessione per il diritto di utilizzo delle frequenze) sono considerati opportuni dal Cantone VS per poter rispondere a lungo termine agli sviluppi tecnologici e alle dinamiche del settore.

Le misure proposte negli articoli 3 e 4 sono sostenute da ACSI+ nella speranza che siano efficaci nella lotta contro le pratiche sleali.

asut, USAM e Swisscom considerano che l’obbligo di comunicare se si prevede un’attribuzione subordinata, di cui all’articolo 3 capoverso 2 OST, sia inutile e in contrasto con l’articolo 4 capoverso 2 LTC. Pertanto la disposizione dovrebbe essere abrogata.

Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera

Secondo il Cantone ZH, quest’obbligo colma un’importante lacuna, poiché finora i fornitori di servizi di telecomunicazione all’estero non potevano essere raggiunti o potevano esserlo soltanto per le vie dell’assistenza giudiziaria se non avevano fornito volontariamente un indirizzo postale in Svizzera.

Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione

Salt indica che il modem, che è il punto terminale di rete, è di proprietà dei fornitori di servizi di

telecomunicazione e che a questo i clienti sono liberi di allacciare i propri dispositivi. Solo in questo modo è possibile garantire la sicurezza, la qualità del servizio e l’assistenza. Se, in base al

capoverso 4, può essere utilizzato qualsiasi dispositivo del cliente come punto terminale di rete, allora il paragrafo dovrebbe essere abrogato.

Anche secondo Sunrise, il punto terminale di rete nella propria infrastruttura di rete fissa deve

corrispondere obbligatoriamente all’uscita del router Internet o del terminale Internet di proprietà del fornitore. Nel suo parere Sunrise segnala il rischio di pericoli per la rete se terminali di terzi dovessero essere utilizzati come dispositivi intermedi.

UPC accoglie con favore la semplificazione risultante dall’omissione nel capoverso 1 del riferimento alla previa informazione dell’UFCOM. Per quanto riguarda il capoverso 2, occorre precisare che la documentazione pubblica non è obbligatoria ma solo una possibilità di attuazione. I clienti di UPC possono già oggi utilizzare un terminale di loro scelta, ossia collegare un qualsiasi router al modem via cavo di UPC. Tuttavia, il punto terminale di rete in una rete via cavo deve corrispondere

necessariamente all’uscita del modem via cavo. Per motivi tecnici (di sicurezza), in una rete via cavo possono essere utilizzati solo modem compatibili con tale rete, sottoposti ad accurati test dai FST.