Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 28 pagine

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Revisione delle ordinanze LTC – Risultati della procedura di consultazione

pacchetti (packet radio)» devono essere cancellate e sostituite con «Sono consentite modalità

operative digitali se si tratta di metodi di trasmissione accessibili al pubblico». Inoltre, questo

adattamento potrebbe evitare che sia necessario richiedere la relativa autorizzazione dell’UFCOM ogni volta che viene pubblicato un nuovo metodo di trasmissione.

Art. 45 Utilizzazione dell’impianto di radiocomunicazione

L’USKA si compiacerebbe se, in base al capoverso 2 lettera b, la trasmissione d’informazioni da e verso terzi fosse possibile in situazioni di emergenza e catastrofe. Una formulazione simile si trova anche nella legge tedesca sulle radiocomunicazioni amatoriali (Amateurfunkgesetz AFuG; cfr. § 5 «Rechte und Pflichten», cpv. 5) e nei regolamenti e raccomandazioni radio dell’UIT (cfr. ITU-R

M.1042, RR25.9A, ITU-R M.2085.1).

Inoltre, al capoverso 2 lettera d l’USKA desidera precisare in modo chiaro ed esplicito che sulle bande radioamatoriali è tollerato solo il traffico compatibile con lo scopo delle radiocomunicazioni amatoriali ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni.

Per quanto riguarda il capoverso 2 lettera e, l’USKA propone una nuova formulazione che riprende il senso dell’articolo 46 del regolamento radioamatoriale della GD PTT Berna 1963 PTT 801.04 dt 2500 A5 B80. In questo modo si garantisce che le frequenze radioamatoriali non possano essere utilizzate in modo abusivo per mobbing, stalking, diffamazione, calunnia, insulti, discriminazione pubblica,

dichiarazioni razziste, ecc. Le frequenze radioamatoriali non devono essere una piattaforma per commettere reati penali.

Inoltre, all’articolo 45 l’USKA sarebbe favorevole a introdurre un capoverso che rispecchi per analogia l’articolo 58 capoverso 2 lettera e della LTC riveduta. È estremamente importante che il contenuto di questo articolo sia nuovamente menzionato in modo esplicito nella ORad. In questo modo si

garantisce che la vigilanza sul servizio radioamatoriale possa essere esercitata in modo altrettanto rigoroso quanto lo è per gli altri servizi radio.

Inoltre, l’USKA propone l’integrazione dell’attuale articolo 32 capoverso 3 OGC nell’articolo 45 ORad nel quadro di una garanzia dei diritti acquisiti.

L’USKA accoglierebbe con favore l’adozione per analogia degli articoli 8 e 9 delle disposizioni di concessione della DG PTT Berna 1963 (PTT 801.04 dt 2500 A5 B80). In questo modo si potrebbe definire in modo chiaro che gli impianti a relè e le stazioni remote creati dai radioamatori sono in linea di principio di proprietà privata e non devono necessariamente essere a disposizione di tutti i

radioamatori. Un tale adattamento permetterebbe una migliore autoregolamentazione tra i

radioamatori. In questo modo, una sorta di «divieto d’accesso» potrebbe essere imposto a certi utenti e fatto valere anche in tribunale.

Infine, l’USKA propone di precisare il capoverso 3. Occorre menzionare esplicitamente che le

apparecchiature non solo possono essere modificate, ma che una stazione può anche essere

sviluppata e costruita in modo completamente indipendente.