Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine
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5.3 Tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita
In Europa, solo alcuni Stati riscuotono un’IPT sulle assicurazioni sulla vita. Le aliquote oscillano tra lo 0,3 e l’11 per cento31.
Un contraente domiciliato in Svizzera è soggetto unicamente alla tassa di bollo svizzera; diversamente da quanto avviene per l’assicurazione del patrimonio, la doppia imposizione è dunque esclusa per le assicurazioni sulla vita. Se un contraente domiciliato all’estero conclude un’assicurazione a premio unico con una compagnia di assicurazioni in Svizzera, il pagamento del premio non è soggetto alla tassa di bollo (eccezione prevista all’art. 22 aterLTB). Anche una doppia imposizione del contraente straniero è quindi esclusa.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La base costituzionale concernente la riscossione della tassa di bollo è stata rielaborata nell’ambito della nuova Costituzione federale. Figura nell’articolo 132 capoverso 1 Cost. e ha il tenore seguente:
«La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.»
L’imposizione dei titoli concernenti transazioni immobiliari e ipotecarie rientra pertanto nell’ambito di competenza dei Cantoni.
Per sopprimere parzialmente o interamente le varie tasse di bollo non è necessario modificare la Costituzione, dato che l’articolo 132 capoverso 1 Cost. costituisce una disposizione potestativa.
L’articolo 132 Cost. sancisce una competenza concorrente della Confederazione e dei Cantoni, secondo cui i Cantoni mantengono una determinata competenza fintanto che la Confederazione non ne fa uso essa stessa. Se dopo aver esercitato una determinata competenza, la Confederazione vi rinuncia, i Cantoni possono nuovamente avvalersi della propria competenza. L’articolo 134 Cost. vieta ai Cantoni e ai Comuni di assoggettare fiscalmente oggetti che la legislazione federale dichiara esenti da imposta. Rinunciare a esercitare (ulteriormente) la competenza in materia di riscossione delle tasse di bollo non equivale tuttavia a una dichiarazione di esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 134 Cost.
31 Cfr. nota 30