Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine

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la maggioranza della Commissione auspica che si proceda innanzitutto alla soppressione della tassa d’emissione su questi titoli.

La maggioranza della Commissione suggerisce tuttavia anche che dalla tassa siano esentate le obbligazioni estere con una durata contrattuale residua inferiore ad un anno, affinché queste ultime tornino ad essere negoziate sulla piazza svizzera il più rapidamente possibile.

2.6.1.2 Argomenti a favore della soppressione della tassa sui premi di assicurazione

Nel quinquennio 2014-2018, la tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita ha fruttato mediamente 24 milioni di franchi all’anno. I costi per la riscossione della tassa da parte delle compagnie assicurative risultano tuttavia sproporzionati rispetto ai proventi. La Commissione ritiene pertanto che anche questa tassa andrebbe soppressa nel corso della prima tappa.

Per quanto riguarda la tassa svizzera sui premi per l’assicurazione di cose e del patrimonio, essa presenta due inconvenienti che ne giustificano la soppressione.

Doppia imposizione internazionale: il primo inconveniente si manifesta nei

rapporti di assicurazione internazionali nell’ambito dell’assicurazione del patrimonio (p. es. nell’assicurazione di responsabilità civile). Nell’UE il diritto d’imposizione per l’IPT (Insurance Premium Tax) spetta, nell’ambito dei rapporti internazionali, allo Stato in cui sono situati i rischi (principio della localizzazione dei rischi). Per contro, la tassa di bollo svizzera è prelevata se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore (art. 21 lett. a LTB) o se il contraente è domiciliato in Svizzera (art. 21 lett. b LTB), indipendentemente dallo Stato in cui è situato il rischio assicurato. Può dunque sorgere una doppia imposizione se un assicuratore svizzero copre un rischio situato all’estero che è tassato anche nello Stato corrispondente. Per tale motivo, i rapporti di assicurazione a livello di un gruppo sono conclusi all’estero, a scapito degli assicuratori svizzeri.

Tassa occulta: la tassa sui premi per l’assicurazione di cose e del patrimonio

non distingue se l’imposta è prelevata nell’ultima fase della catena di creazione di valore aggiunto, vale a dire presso il consumatore finale, o in una fase antecedente, presso un’azienda, con una conseguente tassa occulta, indesiderata.

2.6.2 Argomenti della minoranza a sfavore dei progetti preliminari

La minoranza della Commissione (Bendahan, Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Jans, Pardini, Rytz Regula) propone di non entrare in materia.

Alla luce dell’aumento della cifra d’affari della borsa di Zurigo (+ 25-30%), che conferma l’attrattiva di cui dà prova la piazza finanziaria svizzera, la minoranza ritiene che i progetti della maggioranza non rispondano ad un bisogno concreto e che non vi sia alcuna giustificazione economica per l’abolizione delle tasse di negoziazione e delle tasse sui premi di assicurazione.