Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine
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La Confederazione riscuote tasse di bollo dal 1918. Con l’emanazione della LTB, tutto il diritto in materia, precedentemente disciplinato in diversi atti normativi, è stato riunito in una singola legge. Malgrado il nome che porta, la legge in questione non disciplina più il bollo vero e proprio. Le tasse di bollo comprendono in effetti una serie di tasse di vario genere, accomunate dalla natura di imposte sulle transazioni giuridiche. La classificazione si fonda sull’oggetto dell’imposta.
Dopo numerose revisioni parziali della legge, le tasse di bollo comprendono ora unicamente le tre seguenti categorie:
tassa di emissione sui diritti di partecipazione a società di capitali e cooperative
svizzere e sulle quote di fondi d’investimento svizzeri;
tassa di negoziazione sui titoli svizzeri ed esteri;
tassa sui premi di alcune assicurazioni.
Dato che il presente progetto propone la soppressione della tassa di negoziazione e della tassa sui premi di assicurazione, ci si riferirà al diritto attualmente in vigore limitatamente a queste due tasse di bollo e non alla tassa di emissione.
2.1.1 Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione si applica all’acquisto e alla vendita di titoli, senza che venga effettuata una distinzione fra le negoziazioni che avvengono in borsa e quelle effettuate al di fuori della borsa e neppure fra quelle da realizzare immediatamente e quelle a termine. La tassa non è dovuta dalla borsa, bensì dai negoziatori di titoli. Sono considerati tali, oltre agli istituti bancari soggetti alla legge sulle banche, i negoziatori e i gestori professionali di investimenti e di patrimoni. A determinate condizioni sono soggette alla tassa di negoziazione anche le società svizzere, gli enti della previdenza professionale e vincolata, nonché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Tutti questi negoziatori di titoli soggiacciono alla tassa di negoziazione.
Negli ultimi anni, l’internazionalizzazione dei mercati finanziari e la conseguente minaccia di un esodo degli affari su piazze finanziarie estere hanno incrementato le richieste di adeguamento, che vanno dalla semplice riduzione della tassa di negoziazione alla sua completa soppressione. Il Parlamento ha modificato la legge più volte.
Oggetto della tassa (art. 13 cpv. 1 e 2 LTB)
Oggetto della tassa di negoziazione è il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di determinati documenti svizzeri7 ed esteri, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 LTB.
Sono documenti imponibili:
a) i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera (oppure nel Liechten-
stein):
i) le obbligazioni;
ii) le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata e di cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento;
7 Sono considerati documenti svizzeri i titoli i cui debitori sono domiciliati in Svizzera, come pure i titoli svizzeri ed esteri che non possono essere negoziati separatamente.