Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine

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In caso di trasferimento dallo stock commerciale a un altro stock e viceversa è riscossa la metà della tassa.

2.1.2 Tassa sui premi per l’assicurazione di cose e del patrimonio

Oggetto della tassa (art. 21 LTB)

Soggiacciono alla tassa i premi per assicurazioni:

 che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto a vigilan-

za della Confederazione o di un assicuratore svizzero con statuto di diritto pubblico;

 concluse da un contraente svizzero con un assicuratore estero non sottoposto

alla vigilanza della Confederazione.

Portafoglio svizzero

La riscossione della tassa presuppone che al momento del pagamento del premio l’assicurazione appartenga al portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto alla vigilanza della Confederazione. Questa condizione è sempre data quando lo stipulante è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o vi dimora durevolmente, oppure ha la propria sede legale o statutaria in Svizzera. Fatto salvo l’articolo 22 lettera aterLTB, un’assicurazione appartiene inoltre al portafoglio svizzero quando l’assicuratore deve fornire in Svizzera la prestazione prevista dal contratto, indipendentemente dal luogo di domicilio o di dimora oppure dalla sede dello stipulante. Questa regola si applica anche per le assicurazioni di terzi. Per quanto concerne gli assicuratori svizzeri di diritto pubblico (ad esempio le assicurazioni cantonali immobiliari), tutti i contratti di assicurazione appartengono al portafoglio svizzero, poiché l’assicuratore deve fornire le prestazioni in Svizzera.

Eccezioni (art. 22 LTB)

Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l’assicurazione (elenco esaustivo):

 di merci trasportate;

 contro i danni cagionati a terreni agricoli e colture dalle forze della natura;

 contro la disoccupazione;

 contro i danni della grandine;

 del bestiame;

 di rischi già assicurati (riassicurazione);

 di aeromobili e di navi adibiti essenzialmente all’estero al trasporto professio-

nale di persone e cose (assicurazione casco);

 contro l’incendio, il furto, la rottura vetri, i danni delle acque, per il credito, le

macchine e i gioielli, se il contribuente dimostra che la cosa assicurata si trova all’estero.