Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine
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Cpv. 3: si veda il commento al progetto 3
3.2 Progetto preliminare 3
I
Il progetto preliminare 3 prevede la soppressione della tassa di negoziazione sui titoli esteri e sui premi per l’assicurazione di cose e del patrimonio. Insieme al progetto preliminare 2, che entrerà in vigore prima del progetto preliminare 3, le tasse di bollo sulle negoziazioni e sui premi di assicurazione saranno completamente soppresse. Dal punto di vista della tecnica legislativa, il progetto preliminare 3 si basa sulle modifiche proposte nel progetto preliminare 2.
Art. 1 cpv. 1 lett. b e c
Poiché il progetto preliminare 3 sopprime integralmente la tassa sulle negoziazioni e sui premi di assicurazione, l’oggetto della legge va modificato di conseguenza. Con l’abrogazione delle lettere b e c, le due tasse menzionate spariscono dall’oggetto della legge.
Art. 4 cpv. 3–5
L’articolo 4 contiene una serie di definizioni. Con la soppressione della tassa sulle negoziazioni, le definizioni di cui ai capoversi 3, 4 e 5, riguardanti le obbligazioni e i titoli del mercato monetario, divengono superflue e pertanto possono essere abrogate.
Art. 13–26
Gli articoli 13–20 disciplinano la tassa di negoziazione, gli articoli 21–26 la tassa sui premi di assicurazione. Vista la soppressione di entrambe le tasse, gli articoli menzionati possono essere abrogati.
Art. 28 cpv. 1
Il rinvio agli articoli 15 e 23 è stralciato poiché entrambi gli articoli sono abrogati. Il rinvio all’articolo 7 è stralciato in quanto divenuto superfluo.
Art. 29, primo periodo
Il rinvio agli articoli 20 e 26 è stralciato poiché entrambi gli articoli sono abrogati. Il rinvio all’articolo 11 è stralciato in quanto divenuto superfluo.
Art. 30 cpv. 1
Il rinvio agli articoli 15 e 23 è stralciato poiché entrambi gli articoli sono abrogati. Il rinvio all’articolo 7 è stralciato in quanto divenuto superfluo.
Art. 34 cpv. 2