Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine

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istituzionali svizzeri).  gli istituti svizzeri della previdenza professionale e della previdenza

vincolata18.

Aliquote e calcolo della tassa (art. 16 LTB)

La tassa è calcolata sul controvalore oppure, se questo non è costituito da una somma in denaro, in base al valore venale della controprestazione concordata ed è:

 dell’1,5‰ per i documenti svizzeri (0,75‰ per ciascuna parte contraente);

 del 3,0‰ per i documenti esteri (1,5‰ per ciascuna parte contraente).

Riscossione della tassa (art. 17 LTB)

La riscossione della tassa di negoziazione viene effettuata in modo diverso rispetto alle altre tasse di bollo. Per la riscossione e l’importo della tassa sono determinanti le seguenti distinzioni:

(a) chi sono le parti contraenti (negoziatori di titoli svizzeri/esteri, registrati/non

registrati)?

(b) Quali documenti sono negoziati (documenti svizzeri o esteri, obbligazioni o

azioni)?

(c) I negoziatori di titoli sono parti contraenti oppure fungono semplicemente da

mediatori?

(d) Il negoziatore a titolo professionale acquista o vende i titoli del proprio stock

commerciale?

Quando la transazione è sottoposta a tassa, il negoziatore di titoli è tenuto a versare la metà della tassa:

 se è mediatore, per ogni contraente che non prova di essere registrato come

negoziatore di titoli o investitore esentato;

 se è parte contraente, per se stesso o per la controparte che non prova di essere

registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Il negoziatore di titoli è considerato mediatore:

 se regola i suoi conti con il committente alle condizioni originali del negozio

concluso con la controparte;

 se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio;

 se aliena i documenti il giorno stesso in cui li ha acquistati.

18 Secondo l’articolo 13 capoverso 4 LTB sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata: a. gli istituti di previdenza che assicurano la parte obbligatoria della previdenza professionale per la vecchiaia conformemente alla LPP e gli istituti che assicurano la previdenza sovraobbligatoria; b. le fondazioni di libero passaggio della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; c. le fondazioni bancarie che accettano fondi per la previdenza per la vecchiaia nel quadro del 3o pilastro; d. le fondazioni d’investimento che si occupano dell’investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.