Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine
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l’acquisto o l’alienazione di documenti imponibili nell’ambito di ristrutturazio-
ni secondo gli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1bisdella legge federale del 14 dicembre 199011 sull’imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società svizzera o estera del gruppo;
transazioni di titoli facenti parte dello stock commerciale di un negoziatore
professionale, sempreché i titoli vengano alienati oppure acquistati per aumentare lo stock (esenzione concernente la quota della tassa che grava sul negoziatore); il negoziatore di titoli professionista è quindi esentato dal pagamento della tassa per la quota relativa al suo stock commerciale12.
Investitori esentati (art. 17a LTB)
Una parte degli investitori istituzionali è esentata dal pagamento della tassa di negoziazione per evitare che essi trasferiscano le proprie attività presso borse situate all’estero. Attualmente l’esenzione si applica ai seguenti operatori:
Stati esteri e banche centrali;
investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;
istituti esteri delle assicurazioni sociali;
istituti esteri di previdenza professionale13;
società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero
equivalente alla sorveglianza della Confederazione;
società estere le cui azioni sono quotate presso una borsa estera riconosciuta
(cosiddette «corporates»), nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo.
L’esenzione si limita unicamente alla quota della tassa di negoziazione a carico degli operatori menzionati; gli investitori svizzeri restano assoggettati alla tassa.
Parti contraenti esentate nell’ambito di negozi conclusi con banche o agenti di borsa esteri (art. 19 LTB)
Per evitare che la fiscalità comporti svantaggi alla piazza finanziaria svizzera, le transazioni alla borsa dei derivati Eurex e la negoziazione di titoli svizzeri presso le borse estere sono esenti dalla tassa di negoziazione; queste eccezioni, garantite per legge, consistono nell’esenzione della parte contraente estera.
Se una delle parti a una transazione con titoli esteri è una banca estera o un agente di borsa estero, questi è esentato dal pagamento della parte di tassa dovuta (metà del totale). Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o forniti da una borsa
11 RS 642.11
12 È considerato stock commerciale lo stock di documenti imponibili che risulta dall’attività commerciale del negoziatore professionale, non però le partecipazioni e gli stock aventi il carattere di investimento.
13 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.