Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine

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La nuova formulazione della lettera b restringe l’oggetto della legge in materia di tasse sulla negoziazione. La Confederazione continuerà a riscuotere la tassa di bollo sulla negoziazione di titoli esteri, mentre la negoziazione di titoli nazionali sarà esentata.

Art. 13 cpv. 2 lett. a–c

La riformulazione dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b, che, come detto, restringe l’oggetto della legge, implica che allo stesso scopo la lettera a dell’articolo 13 venga abrogata.

Nella lettera b il rinvio alla lettera a, che verrà abrogata, è sostituito dal rinvio all’articolo 1 capoverso 1 lettera b. Sotto il profilo materiale non cambia nulla.

Nella lettera c il rinvio alle lettere a e b è sostituito dal rinvio all’articolo 1 capoverso 1 lettera b. Anche qui sotto il profilo materiale non cambia nulla.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, b e g

L’eccezione sancita nell’attuale lettera a riguarda esclusivamente i titoli svizzeri. Visto che in futuro la tassa di negoziazione sarà percepita soltanto sui titoli esteri, la lettera a può essere abrogata.

Le eccezioni di cui alle lettere b e g riguardano invece titoli svizzeri ed esteri. Poiché non è più necessario escludere i titoli svizzeri, le eccezioni di cui alle lettere b e g sono limitate ai titoli esteri.

Art. 16 cpv. 1

Vista la soppressione della tassa di negoziazione sui documenti svizzeri, la lettera a, in cui è sancita l’aliquota da applicare a tali documenti (1,5 per mille), può essere abrogata. Resta valida unicamente la disposizione di cui alla lettera b, la quale fissa l’aliquota della tassa sui documenti esteri (3 per mille). Il capoverso 1 è dunque riformulato e consta ora di un unico periodo; la precisazione «per i documenti emessi da persone domiciliate all’estero» non è più necessaria.

Art. 22 lett. a, abise ater

La lettera a estende l’eccezione ai premi per tutte le assicurazioni sulla vita; la tassa di bollo sui premi di assicurazione è dunque abrogata per tutte le assicurazioni di questo tipo. Le eccezioni fin qui previste alle lettere abise aterpossono essere abrogate.

Art. 24 cpv. 1

Poiché la tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita è soppressa, il secondo periodo del capoverso 1 – che disciplina l’aliquota della tassa su tali assicurazioni – può essere stralciato.

II