Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine

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iii) le quote di investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi (LICol);

b) i titoli emessi da persona domiciliata all’estero, equiparabili nella loro funzione

economica a quelli di cui alla lettera a (a parte eccezioni sotto forma di transazioni esenti);

c) i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle

lettere a e b.

Esenzioni dalla tassa

Le disposizioni concernenti la tassa di negoziazione prevedono esenzioni fondate sull’oggetto, quindi sulla natura della transazione, ed esenzioni fondate sul soggetto, quindi sulla persona che effettua la negoziazione oppure opera in qualità di intermediario. Sono inoltre esenti dalla tassa intere categorie di investitori o di operatori esteri.

Transazioni esenti (art. 14 LTB)

Non soggiacciono alla tassa di negoziazione:

 l’emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società

cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, obbligazioni e titoli del mercato monetario (comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasione di un’emissione successiva)9;

 il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a

garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol svizzeri o esteri;

 il commercio di diritti d’opzione;

 la restituzione di documenti per la loro estinzione;

 l’emissione di obbligazioni di debitori stranieri;

 il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri;

 la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compra-

tore o il venditore è parte contraente straniera10;

 il trasferimento di documenti imponibili, connesso a una ristrutturazione, se-

gnatamente a una fusione, scissione o trasformazione, effettuato dall’impresa assunta oppure oggetto della scissione o della trasformazione all’impresa assuntrice o trasformata;

8 RS 951.31

9 Ciò consente di evitare un cumulo della tassa di emissione e della tassa di negoziazione. L’emissione di azioni di società svizzere, ad esempio, è esonerata dalla tassa di negoziazione fino al momento in cui le azioni sono attribuite al sottoscrittore finale.

10 1. I clienti stranieri non soggiaciono alla tassa di negoziazione per le operazioni concernenti obbligazioni estere. 2. Considerando tutte le eccezioni previste dalla legge, nell’ambito delle operazioni di emissione soggiace alla tassa di negoziazione unicamente l’emissione di quote di investimenti collettivi di capitali esteri.