Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 37 pagine

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Aliquota (art. 24 LTB)

La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento.

Obbligo fiscale (art. 25 LTB)

L’obbligo fiscale incombe all’assicuratore. Se l’assicurazione è stata conclusa con un assicuratore estero, la tassa è pagata dal contraente svizzero.

2.1.3 Tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita

Nel 1973, in occasione della revisione totale della LTB, la tassa di bollo sui premi perle assicurazioni sulla vita è stata abrogata. Da quel momento, tali premi sono quindi stati generalmente esentati dalla tassa di bollo. Nel messaggio sulla riforma dell’imposizione delle imprese del 1997 il Consiglio federale ha proposto di reintrodurre una tassa di bollo del 2,5 per cento sui premi in questione (settore previdenza individuale, pilastro 3b) adducendo il fatto che le assicurazioni sulla vita avrebbero in molti casi perso l’originario carattere previdenziale. In particolare, la moderna tipologia dell’assicurazione sulla vita riscattabile si sarebbe trasformata in una forma prediletta di investimento di capitale, chiaramente a causa degli eccessivi privilegi fiscali di cui è possibile beneficiare rispetto ad altre tipologie d’investimento. I redditi conseguiti attraverso il tradizionale conferimento di risparmi alle banche, l’acquisto di titoli e altre forme di investimento soggiacciono infatti integralmente all’imposta sul reddito. La reintroduzione di una tassa di bollo sui premi di assicurazione, seppure con un’aliquota limitata al 2,5 per cento, si prefiggeva di correggere almeno in parte la disparità di trattamento generata dal sistema fiscale. A seguito della modifica dell’articolo 22 lettera a LTB decisa dal Parlamento nel 1997, i premi unici dell’assicurazione sulla vita riscattabile sono sottoposti a una tassa di bollo del 2,5 percento dal 1° aprile 1998.

Oggetto della tassa

La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni:

 che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto alla

vigilanza della Confederazione o di un assicuratore svizzero con statuto di diritto pubblico;

 concluse da un contraente svizzero con un assicuratore estero non sottoposto

alla vigilanza della Confederazione.

Eccezioni (art. 22 LTB)

Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l’assicurazione:

a) sulla vita, non riscattabile o riscattabile con pagamento periodico dei premi;