Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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anch’essa la percentuale minima di fondi propri ai sensi dell’OFoP e garantisce che la maggior parte dei fondi propri computabili sia a disposizione per assorbire eventuali perdite per la continuazione dell’attività ordinaria.
Come indicato all’inizio del commento alla presente disposizione, per le società di intermediazione mobiliare che detengono conti si applicano tutte le disposizioni dell’OFoP, e questo vale anche per quanto riguarda la computabilità dei fondi propri (art. 70 cpv. 4 OIsFi).
Art. 82
Conformemente all’articolo 82 lettera b OIsFi attualmente in vigore la rappresentanza di un istituto finanziario estero è sottoposta a una vigilanza prudenziale della FINMA (facendo in parte ricorso a un’organizzazione dell’esercito) e, di conseguenza, deve generalmente sottoporsi a una verifica prudenziale una volta all’anno. Dal momento che le rappresentanze non hanno bisogno di un’autorizzazione, in quanto è l’istituto finanziario estero a doverla richiedere (cfr. art. 58 cpv. 1 LIsFi), e non svolgono alcuna attività rilevante dal punto di vista dei controlli prudenziali (in quanto si limitano a trasmettere gli ordini ricevuti dai clienti all’istituto finanziario estero e si occupano della rappresentanza per fini pubblicitari o di altro tipo), tale disposizione appare sproporzionata, soprattutto dati i costi della verifica. In futuro si rinuncerà pertanto alla vigilanza prudenziale delle rappresentanze. Tuttavia, le rappresentanze che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi, oltre a rispettare le disposizioni della LSerFi, da adesso dovranno anche far iscrivere i propri consulenti alla clientela nel registro dei consulenti conformemente all’articolo 28 LSerFi se prestano i loro servizi a clienti privati. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 31 OSerFi, l’obbligo di registrazione sussiste soltanto se la rappresentanza fornisce servizi finanziari a clienti privati e, in ogni caso, l’istituto estero che ha aperto la rappresentanza deve essere sottoposto a un’adeguata vigilanza (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. a LIsFi).
4.5 Ordinanza sul riciclaggio di denaro
Art. 4 cpv. 1 lett. b
La nuova lettera b intende assoggettare alla LRD gli intermediari finanziari che permettono il trasferimento di valute virtuali a terzi, purché intrattengano con la controparte una relazione d’affari continua. Tra questi rientrano, ad esempio, le piattaforme di negoziazione che non sono in possesso del codice privato del cliente, ma che permettono comunque il trasferimento di valute virtuali tramite smart contract e che possono confermare, approvare o bloccare gli incarichi o che hanno in altro modo il controllo sullo smart contract (cosiddette piattaforme di negoziazione decentralizzate). Rientrano in questa categoria anche quegli offerenti di wallet, ad esempio, che dispongono di un codice a cui hanno accesso e con il quale devono firmare la transazione affinché questa possa essere effettuata correttamente (cosiddetta multi-signature). Possono inoltre essere sottoposti alla LRD anche servizi per la custodia sicura di codici privati, anche se sono criptati e in generale devono essere decodificati dal cliente. I rischi collegati a questo tipo di wallet, che non sono né custody wallet né non custody wallet in senso stretto, sono paragonabili a quelli dei money transmitter, ma il servizio è scalabile molto più rapidamente. Attraverso il trasferimento da un wallet ibrido a un altro e all’interno di strutture di indirizzi è possibile celare la provenienza delle valute virtuali. Non tutte le transazioni devono essere su blockchain accessibili pubblicamente. Vi è però un rischio a livello di reputazione se i fornitori di questi servizi non sono sottoposti alla LRD. Gli offerenti di non custody wallet in senso stretto che mettono semplicemente a disposizione un software una tantum continueranno a non essere assoggettati alla LRD. Gli offerenti non sono sottoposti alla LRD neppure se prestano il servizio soltanto a intermediari finanziari. Ciò è giustificato dal fatto che è esposto al rischio di riciclaggio chi ha contatto con il cliente, in questo caso l’intermediario finanziario che fruisce del servizio dell’offerente di wallet. La situazione si presenta analoga ai sistemi di
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